2° CIRCOLO DIDATTICO MOGLIANO VENETO

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REGOLAMENTO D’ISTITUTO

ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - ORGANI COLLEGIALI DEL CIRCOLO OD ISTITUTO
a. Gli organi collegiali dell'Istituto come previsto dal T.U. 297/94 sono:
- Consiglio discolo (triennale)
- Giunta esecutiva (triennale)
- Collegio dei Docenti
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (annuale)
- Consigli di Interclasse/Intersezione (annuali)
b. L'Istituto, per sua organizzazione interna, prevede inoltre:
- Comitato Biblioteca (annuale)
- Comitato Mensa (annuale)
- Assemblee di Classe (annuale)
c. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività in forma coordinata con gli altri, in rapporto alle proprie competenze,
d. Tutte le cariche all'interno degli organi collegiali sono ricoperte a titolo gratuito

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
a. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri:
– II Dirigente Scolastico;
– N. 8 rappresentanti del personale docente;
– N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
– N. 2 rappresentanti del personale non docente (personale di segreteria e operatori scolastici).
b. Il Consiglio di Istituto è eletto secondo le modalità previste dal D.L. 297/94 e rimane in carica per tre anni.
c. I membri eletti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o che decadono per altre cause, sono sostituiti con le modalità previste dall'art.35 del D.L. sopraindicato.
d. In caso di assenza deve essere data giustificazione scritta od orale al Presidente del Consiglio di Istituto.
e. Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente e diventano esecutive dopo l'accettazione da parte del Consiglio.

ART. 3 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
a. Oltre alle funzioni e competenze fissate dall'art. 6 del D.P.R. 31/05/74 n.416 il Consiglio di Circolo svolgerà e promuoverà quanto segue:
– ricerca costante del miglioramento del servizio scolastico per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione;
– esame di tutti i problemi inerenti alla funzionalità degli edifici scolastici e proposte, a chi di competenza, per la miglior soluzione di eventuali mancanze;
– iniziative per la tutela della salute degli alunni, per una loro educazione fisica, morale, intellettuale e sociale, nel rispetto dell'età e della personalità dell'individuo;
– Ogni iniziativa atta a rendere la scuola sempre più rispondente alle esigenze reali dell'alunno ed al suo graduale inserimento nella società.

ART. 4 - SEDE DELLE RIUNIONI
a. Il Consiglio si riunisce di norma nella scuola "G. Verdi", sede della Direzione Didattica, salvo cause di forza maggiore.

ART. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
a. Nella prima riunione il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.
b. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
c. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
d. E' eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (la metà + 1 dei membri del Consiglio)
e. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti al momento del voto, almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
f. Il Consiglio, nella stessa seduta, elegge il Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio medesimo, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
g. In casi di dimissioni o di decadenza, gli stessi saranno eletti con le modalità di cui sopra

ART. 6 - PRESIDENZA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
a. Il Consiglio di Circolo è presieduto dal Presidente eletto, e in sua assenza, dal Vice Presidente.
b. Il Presidente del Consiglio di Circolo esplica in particolare le seguenti funzioni:
– assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio;
– convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
– esamina le proposte della Giunta esecutiva, dei membri del Consiglio e degli Organi della scuola;
– previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatto con i presidenti dei consigli degli altri Circoli limitrofi, ai fini di cui all'art 6 del D.P.R. 31/05/74, n. 416, lett. E.
c. In sua assenza le stesse funzioni sono esercitate dal Vice-presidente e su sua espressa delega

ART. 7 - SEGRETARIO
a. Le funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.

ART. 8 - VERBALE E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI
a. Di ogni seduta del Consiglio è redatto un Verbale a cura del Segretario.
b. Esso deve contenere il nome dei presenti, quello degli assenti e se le assenze sono ingiustificate, l'oggetto delle discussioni e l'esito delle votazioni con il numero dei voti e il testo della delibera, che va letta e approvata seduta stante per acquisire un'immediata operatività.
c. Ciascun membro del Consiglio può richiedere menzione specifica e per esteso del suo intervento.
d. Le delibere saranno numerate progressivamente per anno solare.
e. Il Verbale è letto nella seduta successiva, ove sarà approvato o modificato con voto palese; eventuali modifiche non possono interessare le delibere in quanto già approvato nella seduta precedente.
f. Il Verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria della Direzione Didattica entro 8 giorni dalla riunione.
g. La pubblicità delle delibere del Consiglio di Circolo, disciplinata dall'alt. 43 del T.U. del 1990 e in ottemperanza alla Legge n. 241/92, deve avvenire mediante affissione sia all'Albo della Direzione Didattica che all'albo di tutti i plessi entro il termine massimo di dieci giorni.
h. Le delibere devono rimanere esposte per un periodo di almeno 15 giorni.
i. Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione.
j. Possono ottenere dalla Segreteria copia del Verbale, a proprie spese, solo i soggetti che ne hanno interesse diretto e legittimo.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
a. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente, durante l'anno scolastico, almeno una volta al bimestre nel periodo da settembre a giugno.
b. Il Consiglio deve essere convocato, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso, oppure dalla giunta, o infine dal Presidente del Consiglio stesso.
c. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine.del giorno.
d. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare le convocazioni al fine di raggruppare eventuali altre o simili richieste.
e. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; copia della convocazione è affissa all'albo della Direzione didattica e di tutti i plessi.
f. In caso di particolare urgenza, valutata a discrezione del Presidente, il Consiglio può essere convocato col solo preavviso telefonico di ventiquattro ore.

ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE
a. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
b. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, non conteggiando le astensioni.
c. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
d. Le deliberazioni possono effettuarsi con votazione palese; se viene richiesta da almeno 5 membri la votazione segreta, si procede con le consuete modalità per tale tipo di votazione.
e. Non sono ammesse, in nessun caso, deleghe.
f. Nessun argomento può essere oggetto d'esame, come di regola, se non sia stato iscritto nell'ordine del giorno.
g. Eccezioni, per questioni di particolare interesse o urgenza, sono lasciate alla discrezionalità del Presidente del Consiglio.
h. E' tuttavia consentito che un Consigliere chieda al Consiglio, con mozione d'ordine, di pronunciarsi sull'opportunità di fare eccezioni.
i. Le comunicazioni e le proposte non preventivamente iscritte all'ordine del giorno devono essere presentate al Consiglio possibilmente in apertura di seduta.
j. Il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di invitare tutti coloro che, interni od esterni alla scuola, siano ritenuti in grado di fornire elementi utili di informazione e di conoscenza su tali argomenti.

ART. 11 - GIUNTA ESECUTIVA
a. La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal Direttore dei servizi generali di segreteria, che svolge le funzioni di Segretario della Giunta stessa.
b. E' composta inoltre da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori (non esiste incompatibilità tra la carica di Presidente e membro della Giunta), che il Consiglio provvede ad eleggere tra i propri membri nella prima seduta, con votazioni a scrutinio segreto, subito dopo la nomina del Presidente e del Vice Presidente e con le stesse norme.
c. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente della Giunta, saranno svolte dal docente Vicario.
d. La Giunta esecutiva prepara l'ordine del giorno sulla base delle proposte formulate:
a. dal Presidente del Consiglio di Istituto;
b. dai singoli Consiglieri;
c. dai Consigli di Intercesse;
d. dal Collegio dei docenti;
e. dall'assemblea dei genitori degli alunni delle scuole dipendenti, tramite il Consiglio di Interclasse.
e. La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio, al quale soltanto compete ogni potere decisionale, anche in caso di urgenza.
f. Ad essa compete pertanto la preparazione del materiale da presentare al Consiglio per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e l'attuazione delle relative delibere.
g. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico almeno prima di ogni riunione del Consiglio di Circolo.
h. Deve essere convocata entro tre giorni, ogni qualvolta ne faccia richiesta il presidente del Consiglio di circolo o due membri della Giunta stessa.
i. La convocazione deve essere comunicata ai membri della giunta con almeno due giorni di anticipo.
j. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
k. Alle riunioni di Giunta è invitato anche il Presidente del Consiglio di Istituto che non avrà diritto di voto se non ne è membro.

ART. 12 - COMMISSIONI
a. Il Consiglio di Circolo, al fine di meglio realizzare i propri compiti, può costituire delle Commissioni di lavoro su problemi di particolare rilievo ed importanza.
b. Le Commissioni non possono avere potere decisionale, ma soltanto compiti preparatori, di proposta e consultivi e svolgono la propria attività secondo le direttive e le regole stabilite dal Consiglio stesso, nel momento della loro composizione.
c. Le Commissioni possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti delle materie in argomento.
d. All'insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, viene istituita una Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione.

ART. 13 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
a. I membri eletti del Consiglio di Istituto, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, o che siano venuti a mancare dei requisiti di eleggibilità, decadono dalla carica e sono sostituiti da coloro che, in possesso dei requisiti di legge, risultino i primi non eletti delle rispettive liste.

ART. 14 - COLLEGIO DEI DOCENTI
a. Il Collegio dei Docenti è un organo collegiale del Consiglio di Istituto e ha potere deliberante sugli aspetti pedagogici e didattici, (art.7 dpr 297/1994)
b. Nell'adottare le sue decisioni e nella discussione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, tiene conto delle proposte e dei pareri espressi dagli altri organi collegiali.
c. Il Collegio dei docenti può operare anche suddiviso per commissioni.
d. E' convocato e funziona secondo le modalità stabilite dall'art.4, terz'ultimo comma, del Dpr 31.5.1974 n.416.
e. Non è un organo elettivo.

ART. 15 - ELEZIONI
a. Le elezioni degli organi collegiali della durata di un anno avranno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico.

ART. 16 - COMITATO DI VALUTAZIONE SERVIZIO INSEGNANTI
a. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è composto di due membri effettivi e un supplente e, per ciascun ordine di scuola (elementare e dell'infanzia), dura in carica un anno; i suoi membri sono eletti tra gli insegnanti nel corso di una delle riunioni indette dal Dirigente Scolastico entro il mese di settembre.
b. E' convocato dal Dirigente Scolastico:
a. in periodi programmati, a richiesta dei singoli docenti, a norma dell'art. 66 del D.P.R. 31/5/74, n. 417;
b. alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31/05/74, n. 417;
c. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per proposta del Dirigente Scolastico

ART. 17 - CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
a. Composizione : i Consigli di Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti in servizio nelle classi interessate, o comunque, che operano con gli alunni delle medesime, e dai genitori eletti per ciascuna classe/sezione.
b. Competenze: i Consigli di Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti, genitori e docenti, hanno i seguenti compiti:
a. formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e iniziative di sperimentazione;
b. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
c. dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo;
d. verificare (almeno ogni tre mesi) l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
c. I Consigli di Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti:
a. per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione,
b. per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni.
d. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, nominerà un docente/coordinatore che presiederà il Consiglio di Interclasse e Intersezione in caso di sua assenza.
e. Convocazione: ciascun Consiglio di Interclasse/Intersezione si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, anche per richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
f. Per alcune problematiche o a richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio di Interclasse, la riunione può svolgersi per ciclo.
g. Nel caso di assenza o impedimento di uno dei genitori eletti, in sua vece, può essere presente, previa comunicazione al Dirigente Scolastico in quanto Presidente del Consiglio di interclasse/intersezione, altro genitore della classe,
h. In ogni caso tale genitore non ha diritto di voto e non può intervenire nella discussione.
i. Le elezioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione avranno luogo in giorni feriali diversi per la scuola primaria e dell'infanzia.

ART. 18 - ASSEMBLEE DI CLASSE
a. Composizione: le assemblee di classe sono composte dai docenti e dai genitori delle singole classi o, a richiesta, dai soli genitori.
b. Funzioni: l'assemblea di classe ha la funzione di valutare l'andamento educativo, didattico e organizzativo, nonché di favorire la partecipazione alla vita del plesso.
c. Convocazione: l'assemblea di classe e convocata dal Capo d'Istituto. In caso di particolari esigenze può essere convocata anche a richiesta delle insegnanti o di un terzo dei genitori.
d. L'assemblea dei soli genitori è richiesta dal rappresentante di classe o da un terzo dei genitori.
e. Nel caso l'assemblea si svolga presso i locali scolastici è necessaria la preventiva richiesta al Dirigente Scolastico.

TITOLO SECONDO
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE


ART. 19 - BIBLIOTECHE ESISTENTI
a. Nelle scuole elementari del Circolo sono presenti biblioteche scolastiche utilizzabili dagli alunni delle scuole primarie anche iscritti a scuole diverse da quelle dove hanno sede le biblioteche.
b. Al fine di avvicinare e coltivare nel bambino il piacere della lettura fin dalla scuola dell'infanzia, anche in tali scuole sono creati degli appositi spazi dedicati alla lettura che saranno gestiti secondo le specificità di seguito indicate all'art. 26.
c. Le biblioteche presenti nei vari plessi sono così denominate:
G. VERDI "BASCHIERI"
A.FRANK "SOGNA LIBRO"
M. POLO "MILLE SEGNI MILLE SOGNI"
D. VALERI "DAVID GNOMO"
G. RODARI "C'ERA UNA VOLTA"
AQUILONE "AQUILONE"
ARCOBALENO "ARCOBALENO"

ART. 20 -ACQUISIZIONE E DOTAZIONE LIBRARIA
a. Nelle biblioteche scolastiche saranno inseriti sia i libri acquistati con i fondi del bilancio del Circolo, sia quelli acquistati dai gruppi di genitori, dai quartieri o ricevuti in dono.
b. Su tutti i testi sarà apposto il timbro della Direzione e quello della scuola.
c. I libri acquistati dai quartieri e dai gruppi di genitori saranno segnati sul registro degli inventori con l'indicazione "Dono del...".

ART. 21 - GESTIONE
a. Le biblioteche scolastiche sono gestite con la collaborazione dei genitori che gestiscono i contributi a loro assegnati coordinandosi con le insegnanti (in particolare con la referente delle biblioteche scolastiche) e raccogliendo le loro indicazioni e i bisogni della scuola.

ART. 22 - ORARI DI FUNZIONAMENTO
a. Gli orari di apertura delle biblioteche scolastiche saranno stabiliti di anno in anno dai singoli gruppi di gestione (docenti e genitori) in base alle disponibilità orarie dei genitori.

ART. 23 - UTILIZZO
a. Lo spazio biblioteca costituisce a tutti gli effetti spazio scolastico, utilizzabile dai docenti e dalla Direzione per tutti gli usi previsti per gli altri spazi scolastici.
b. I docenti potranno altresì gestire direttamente il prestito dei libri agli alunni con l'obbligo di annotare sull'apposito registro dei prestiti il nome dell'alunno e la classe/sezione di appartenenza.

ART. 24 - CONSERVAZIONE DEI VOLUMI
a. Tutti i libri presenti nelle biblioteche scolastiche dovranno essere elencati nell'apposito registro degli inventari della Direzione.
b. Alla fine dell'anno scolastico il docente referente di plesso per la biblioteche scolastiche provvederà a sbarrare con data e firma segnalando eventuali libri smarriti o non ancora riconsegnati dagli alunni.
c. In caso di mancato recupero, smarrimento o deterioramento dei volumi, i responsabili del danno provvederanno a reintegrarli, se possibile, con l'acquisto dello stesso volume o con altro di pari valore su indicazione dei referenti di biblioteca.

ART. 25 - CATALOGAZIONE
a. La catalogazione dei libri dovrà facilitare la ricerca dei volumi da parte dei piccoli lettori.

ART. 26 - SPECIFICITÀ DELLE BIBLIOTECHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
a. Le biblioteche scolastiche delle scuole dell'infanzia si configurano come spazio particolare, dedicato al primo approccio del bambino al libro e al piacere della lettura.
b. Sono collocate in angoli o spazi appositamente attrezzati, dove i libri sono esposti e catalogati, rappresentando un vero e proprio laboratorio permanente dove sono attuate varie esperienze connesse al piacere della lettura. I bambini vi accedono per piccoli gruppi guidati dalle insegnanti.
c. Si sperimenta, inoltre, la prima esperienza del prestito del libro.
d. Le modalità di attuazione del prestito sono gestite dalle insegnanti e dai bambini, mentre i genitori sono direttamente e maggiormente coinvolti nell'esperienza dovendo leggere con il proprio bambino il libro scelto, allargando il piacere della lettura a tutti i componenti della famiglia.

ART. 27 - COMITATO BIBLIOTECA
a. Composizione: II Comitato Biblioteca è composto di un rappresentante dei genitori per ogni scuola primaria, designato annualmente dalle assemblee di classe, e da un rappresentante dei docenti per ogni scuola primaria e dell'Infanzia, designato annualmente dal Collegio dei Docenti.
b. Presidenza e convocazioni: il Comitato Biblioteca è presieduto e convocato dal Capo d'Istituto o da un suo delegato. Si riunisce almeno due volte l'anno.
c. Funzioni: il Comitato Biblioteca concorda gli obiettivi e le modalità di gestione delle biblioteche dei vari plessi.

TITOLO TERZO
MENSE SCOLASTICHE: ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO

ART. 28 - IL SERVIZIO MENSA
a. Nelle scuole primarie e dell'infanzia del Circolo funziona il servizio di mensa con pasti caldi gestito dal Comune.
b. E' consentito ai bambini i cui genitori ne facciano espressa richiesta scritta alla Direzione di recarsi a casa per il pranzo e rientrare a scuola al momento della ripresa delle lezioni.
c. I genitori che si avvalgono di tale opportunità avranno cura di non far rientrare i bambini a scuola prima degli orari previsti.

ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
a. Il servizio di controllo mensa è organizzato tramite il COMITATO TECNICO COMUNALE
b. E' composto di:
Assessore alla Pubblica Istruzione;
rappresentante dell'Amministrazione Comunale - Settore Pubblica Istruzione;
Direttore Sanitario del 6° Distretto dell'ULSS 9;
Un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole che usufruiscono del servizio;
6 rappresentanti dei genitori (2 del 1° Circolo, 2 del 2° Circolo, 2 della S. Media);
2 rappresentanti della Ditta appaltatrice.
c. Ha il compito di:
– garantire una costruttiva collaborazione per il miglioramento del servizio;
– rappresentare una sede di contraddittorio su eventuali contestazioni relative a mancanze del servizio o violazioni contrattuali;
– analizzare e prendere atto dei verbali compilati dai genitori operanti il controllo in ciascun plesso scolastico, suggerendo eventuali provvedimenti,
d. COMITATO MENSA DI CIRCOLO E' composto di:
– i due rappresentanti del Circolo nel Comitato Tecnico;
– un genitore per ogni scuola primaria e dell'infanzia, designato annualmente dalle assemblee di classe/sezione;
– un docente per ogni scuola primaria e dell'infanzia, designato annualmente dal Collegio dei Docenti.
e. Ha il compito di verificare periodicamente l'andamento del servizio mensa, avvalendosi dei controlli effettuati dai genitori.
f. Il Comitato Mensa si riunisce di norma tre volte l'anno. Su richiesta dei Consigli di Interclasse e di Intersezione si possono effettuare riunioni straordinarie.

ART. 30 - MODALITÀ DI CONTROLLO
a. Costituisce parte integrante di questo documento il regolamento del Servizio di refezione scolastica del Comune di Mogliano Veneto di cui si riportano per esteso gli articoli 13 -19 - 22 - 23.

Articoli del regolamento mensa comunale
Art. 13 - Vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio
a. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare le funzioni di vigilanza avvalendosi di:
b. Commissioni mensa
a. La Commissione Mensa scolastica è l'organismo deputato alla verifica della qualità del Servizio di Ristorazione Scolastica, che il Comune eroga agli utenti delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado.
b. La Commissione Mensa scolastica è costituita da:
i. n. 2 o più rappresentanti dei genitori per ogni plesso scolastico
ii. n. 1 docente/educatore per ogni plesso scolastico
c. Per ciascun docente/educatore titolare può essere indicato un supplente.
d. I singoli istituti scolastici eleggono/nominano con propri crìterì i rispettivi rappresentanti, i cui nominativi devono essere comunicati al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Mogliano Veneto tramite il Dirigente Scolastico di competenza.
1. dello stato, delle condizioni igieniche e degli impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei mezzi di trasporto;
2. delle materie prime, degli ingredienti e degli altri prodotti utilizzati per la preparazione dei prodotti alimentari;
3. dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
4. dei procedimenti di manutenzione, di disinfestazione, di disinfezione e di pulizia;
5. dei mezzi e delle modalità di conservazione e stoccaggio nelle celle;
6. dell'igiene dell'abbigliamento del personale;
7. delle modalità di cottura
8. delle modalità di distribuzione
9. del lavaggio e impiego dei sanificanti;
10. delle modalità di sgombero dei rifiuti
11. dello stato igienico-sanitario del personale addetto;
12. dello stato igienico dei servizi;
13. della professionalità degli addetti;
14. della conformità del menu;
15. dell'appetibilità e gradimento del cibo, su campione prelevato dal personale addetto alla ristorazione scolastica.
c. Nello svolgimento delle suddette funzioni, i Rappresentanti della Commissione Mensa sono tenuti e devono:
a. evitare qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti;
b. partecipare al corso informativo, organizzato dall'Amministrazione Comunale, di sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche relative all'alimentazione scolastica.
d. I Rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere ai locali di ristorazione scolastica, senza interferire, creare disagio o rallentamento alla normale attività degli addetti alla produzione e di distribuzione pasti, nonché degli addetti alla normale attività di pulizia, disinfestazione, disinfezione.
e. La Commissione Mensa può accedere autonomamente, in non più di un membro per tipologia di rappresentanza per volta, al refettorio scolastico. Può degustare, in spazio distinto e separato, campioni del pasto del giorno, con stoviglie a perdere fomite dal personale di cucina; può presenziare alla distribuzione e consumo dei pasti, nonché alle operazioni di pulizia e sanificazione.
f. Presso il Centro di Cottura, la Commissione Mensa può visitare i locali di stoccaggio e conservazione degli alimenti, verificare le attrezzature in uso, assistere alla preparazione e cottura, nonché assistere alle operazioni di confezionamento e carico dei pasti.
g. Allo scopo di non interferire nella normale attività lavorativa degli addetti al servizio di produzione, le visite dovranno essere programmate con l'Ufficio Pubblica Istruzione e in ogni giornata sarà consentita la presenza a non più di una Commissione Mensa (composta da massimo due membri) comunque sempre accompagnata da un rappresentante della Amministrazione Comunale.
h. La visita sarà limitata ad un massimo di un'ora.
i. La commissione Mensa formalizza le risultanze delle verifiche eseguite su modulistica predisposta dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune.
j. Copia di questa modulistica dovrà pervenire mensilmente (entro il quinto giorno del mese successivo), al Servizio Pubblica Istruzione del Comune, per le opportune valutazioni ed i relativi interventi.
B) Comitato tecnico di valutazione
a. II Comitato Tecnico di valutazione è formato da rappresentanti di tutte le parti interessate. Ad esso viene affidato il compito di garantire una costruttiva collaborazione per il miglioramento del servizio, una maggiore efficacia nei controlli e di rappresentare una sede di contraddittorio su eventuali contestazioni relative a carenze del servizio o violazioni contrattuali.
b. In particolare il comitato analizzerà e prenderà atto dei verbali delle Commissioni mensa operanti in ciascun plesso scolastico, suggerendo eventuali provvedimenti.
c. Le conclusioni del Comitato hanno valore di indirizzo per la Amministrazione Comunale ed i relativi verbali potranno costituire documentazione in caso di irrorazione di penalità.
d. La composizione del Comitato viene cosi individuata:
i. n. 1 rappresentante del Servizio Pubblica Istruzione;
ii. 1 operatore sanitario indicato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda U.L.S.S. n.9 di Treviso;
iii. n. 1 dirigente scolastico, in rappresentanza delle tre istituzioni scolastiche operanti sul territorio
iv. n. 6 rappresentanti dei genitori eletti/nominati con propri criteri uno per scuola dell'infanzia, uno per scuola primaria di ogni circolo didattico e due per scuola secondaria di primo grado; n. 1 rappresentante della ditta appaltatice dal Presidente (o suo delegato) del Comitato di Gestione Asilo Nido Lilliput
e. II Comitato è presieduto dall'Assessore alle Politiche Educative o suo delegato.
f. La formalizzazione della composizione del Comitato avverrà mediante adozione, da parte della Giunta Comunale, di specifico provvedimento.
g. La composizione del Comitato avrà durata triennale. I componenti possono essere confermati nell'incarico fintantoché permane l'interesse legittimo di rappresentanza, quale stabilito dalla singola istituzione scolastica.
h. Le riunioni saranno convocate di norma ogni tre mesi dal Presidente con apposita lettera, contenente l'ordine del giorno e spedita con preavviso di almeno otto giorni. La riunione, se regolarmente convocata, sarà valida anche in assenza parziale o totale di una o più componenti.
i. Sedute straordinarie potranno essere convocate su motivata richiesta di almeno due terzi delle commissioni mensa.

Art. 19 — Diete speciali
a. Gli alunni affetti da allergie od intolleranze alimentari, certificate da un medico di fiducia, presentano domanda al Servizio Scolastico del Comune, per il successivo inoltro del certificato medesimo al Servizio di Dietetica e Nutazione Clinica (presso Ospedale Civile Ca' Foncello di Treviso). Nelle more della conferma dei contenuti del certificato da parte del predetto Servizio, l'utente ha diritto ad una dieta speciale, rispondente di volta in volta alla sua particolare esigenza.
b. Il Servizio Scolastico del Comune comunicherà alla cucina il nominativo dell'utente e autorizzerà la somministrazione della dieta speciale.
c. Nel caso particolare di alunni/e che abbiano già depositato, nel corso di anni precedenti presso il Servizio Scolastico Comunale, un certificato con validità illimitata e rilasciato dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, un genitore potrà semplicemente autocertificare la necessità di continuare la dieta speciale anche per l'anno scolastico in corso, specificando cognome e nome dell'alunno/a interessato/a, scuola frequentata, recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
d. La cessazione della fornitura della dieta speciale avverrà io ogni caso su presentazione di regolare certificazione medica.

Art. 22 — Prescrizioni alimentari per motivi religiosi
a. La richiesta di diete speciali per motivi religiosi va presentata al Servizio Scolastico del Comune, mediante autocertificazione di un genitore, dove vengano specificati: cognome e nome dell'alunno/a interessato/a, scuola frequentata, alimenti da escludere, giorni di frequenza in mensa, recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Art. 23 — Consumazione di pasti ùeddi, alternativi al servizio di ristorazione scolastica
a. Nei locali scolastici, durante l'orario di mensa, non è di norma consentito consumare cibi diversi a quelli previsti nella tabella dietetica adottata.
b. Si deroga a tale norma nei casi, documentati con certificato medico, in cui l'assunzione di determinati cibi sia preclusa e sconsigliata.
c. Si deroga altresì per motivi attinenti alle convinzioni religiose o filosoficbe, documentate con apposita dichiarazione dai genitori.
d. Qualora la deroga avvenga per altri motivi, si fa presente che il consumo di pasti freddi, confezionati a domicilio dell'alunno all'interno dei refettori scolastici, rappresenta un comportamento insostenibile dal punto di vista della correttezza nutrizionale, in particolar modo se questo avviene con una certa frequenza (parere S.I.A.N. Azienda U.L.S.S. N. 9, prot. n. 108889/16.11.2005).
e. L'alunno che consuma il pasto freddo dovrà astenersi dall'utilizzo di stoviglie, vassoio, tovagliolo ecc, ordinariamente fomiti agli alunni fruitori del servizio mensa scolastica.
f. In ogni caso tutti gli alunni sono tenuti a lasciare perfettamente pulito ed ordinato il posto occupato al tavolo.
g. Il personale docente, presente in refettorio, è tenuto ad effettuare gli appropriati controlli per l'osservanza di tutte le condizioni suesposte.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART. 31 - FINALITÀ DELLE INIZIATIVE
a. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione vengono considerati dalla normativa vigente un momento integrante della lezione che si inserisce nel Programma Educativo della scuola.
b. Esse sono programmate e attuate al fine di integrare la normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per la formazione della personalità degli alunni.
c. Assumono importanza come strumenti di collegamento tra l'esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica, favorendo la socializzazione e l'apprendimento. Per tali motivi devono essere dettagliatamente programmate dagli insegnanti interessati.

ART. 32 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE
a. Appare opportuno che nei Consigli di Interclasse o Intersezione venga ogni anno verificata la possibilità di attuare le suddette iniziative a beneficio di tutti gli alunni frequentanti le scuole del Circolo.
b. In ogni caso, sia le visite che i viaggi sono sempre predisposti per classi intere.
c. Devono essere evitate quelle iniziative che possono determinare inaccettabili situazioni discriminatorie, in senso economico, tra gli alunni.
d. E' opportuno che i Consigli di Interclasse/Intersezione, in fase di programmazione, propongano un tetto alla disponibilità delle famiglie per sostenere le spese previste.
e. In caso di necessità, fatta salva la riservatezza e su segnalazione dell'insegnante, si provvederà con i fondi destinati in bilancio.

ART. 33-PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
a. L'alunno che, ad avviso dei genitori, si trovi in condizioni di salute non compatibili con la partecipazione all'uscita, viene affidato, nel giorno in cui la stessa si effettua, ad uno dei docenti che con le rispettive classi rimangono in normale servizio presso la sede scolastica.
b. Qualora l'uscita interessi tutte le classi del plesso, la famiglia dell'alunno che non partecipa viene informata per iscritto che in quel giorno non sarà possibile garantire né la sorveglianza, né l'attività didattica.

ART. 34- PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI
a. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, rispettando il rapporto minimo previsto dalla normativa vigente (1 docente accompagnatore per 15 alunni, 1 docente accompagnatore per alunni con handicap o per ogni altra situazione segnalata dal Consiglio di Interclasse/Intersezione), gli alunni partecipanti saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti.
b. I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni con i quali operano nel normale servizio di istituto.
c. L'eventuale impiego di assistenti polivalenti dovrà essere concordato con le ULSS competenti, così come la presenza di personale ausiliario sarà concordata e autorizzata dal Capo d'Istituto.

ART. 35- PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
a. I genitori degli alunni possono, su proposta degli insegnanti, partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione al fine di agevolarne l'attuazione.
b. E' consentita la partecipazione dei genitori (massimo 3 per classe e 4 per sezione), purché:
ciò non comporti oneri per il bilancio;
si impegnino a partecipare alle attività programmate;
si assumano compiti di vigilanza, coadiuvando gli insegnanti;
siano in regola con quanto previsto dalla C.M. 253 del 14.08.91 (assicurazione infortuni e documento identificazione).

ART. 36 - ITER AMMINISTRATIVO
a. Il Consiglio di Interclasse/Intersezione dovrà esaminare ed approvare le proposte di visite guidate - viaggi d'istruzione formulate dai docenti interessati, facendo riferimento al progetto educativo e didattico approvato dal Collegio Docenti.
b. Il Collegio Docenti dovrà esaminare ed approvare le programmazioni delle varie iniziative (aspetti culturali, metodologici, didattici...) presentate dai Consigli di Interclasse/Intersezione.
c. Il Consiglio di Circolo esaminerà ed approverà le varie richieste dal punto di vista organizzativo, garantendo tutte le previste condizioni di fattibilità, fissando le regole per la scelta della ditta di trasporto e i controlli sulla qualità del servizio fornito
d. Il Dirigente Scolastico autorizzerà lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, garantendo tutti i controlli previsti.
e. La programmazione delle uscite scolastiche da parte del Collegio Docenti dovrà essere approvata dallo stesso entro il 30 novembre.
f. Eventuali proposte connesse ad iniziative straordinarie verranno valutate caso per caso, compatibilmente con le riunioni del Consiglio di Istituto.
g. Visite a mostre o a musei o adesioni ad iniziative in ambito locale che emergessero nel corso dell'anno scolastico, potranno essere autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico, senza seguire l'iter precedentemente descritto, nel rispetto delle regole sopra descritte.

ART. 37 - NOTE PROCEDURALI
a. Nella domanda di approvazione rivolta al Dirigente Scolastico gli insegnanti interessati dovranno dichiarare:
i. di aver debitamente informato i genitori circa gli scopi, le modalità e i costi dell'iniziativa e di aver acquisito il loro assenso scritto;
ii. in caso di maltempo o di emergenze, di aver concordato una eventuale altra data possibile con la ditta o di aver previsto itinerari e mete alternative;
iii. di aver messo in atto ogni accorgimento tecnico-organizzativo per garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni, fornendo ai genitori, all'occorrenza, le opportune indicazioni riguardo al vestiario, all'alimentazione e ad ogni altra necessità.
b. Al termine di ogni uscita scolastica che utilizzi mezzo privato esterno, le insegnanti faranno pervenire in Direzione Didattica l'apposito modulo di valutazione del servizio prestato dalla Ditta incaricata.

ART. 38 - RICOGNIZIONI D'AMBIENTE NEI DINTORNI DELLA SCUOLA
a. Si tratta di iniziative che non rientrano nei criteri sopra specificati, ma sulle quali appare utile ed opportuno il pronunciamento del Consiglio di Istituto.
b. L'uscita a piedi dalla scuola per l'effettuazione di esplorazioni e/o ricerche d'ambiente rientra nelle finalità educative e didattiche della scuola.
c. Spetta agli insegnanti valutare se sussistono pericoli o difficoltà, prevedibili o probabili, tenendo conto del numero e dell'età degli alunni, del luogo meta dell'escursione, dell'itinerario da percorrere, dell'attività didattica prevista.
d. In rapporto a tali fattori gli insegnanti potranno chiedere l'aiuto di qualche genitore per migliorare il servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.

ART. 39 - VIAGGI DELLA DURATA SUPERIORE AD UNA GIORNATA
a. Per quanto concerne i viaggi connessi ad attività sportive ed i viaggi che non si esauriscono nell'arco della giornata, il Consiglio di Istituto, di volta in volta, esaminerà le proposte e preciserà, eventualmente, in base alle proprie competenze, le modalità per la loro attuazione, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 40 - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
a. tutte le uscite dalla scuola i bambini dovranno essere forniti di un tesserino di identificazione con foto.

ART. 41 - VALUTAZIONE FINALE
a. ine anno in Consiglio si farà una verifica delle iniziative proposte e realizzate.

TITOLO QUINTO
RAPPORTI ALUNNI/FAMIGLIA/SCUOLA

ART. 42 - ORGANIZZAZIONE
a. I rapporti alunni/famiglia/scuola vengono mantenuti attraverso riunioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione, Assemblee di Classe e incontri individuali
b. Gli incontri avranno di norma la seguente cadenza:
a. SETTEMBRE Assemblee delle classi prime della scuola elementare e delle prime sezioni della scuola dell'infanzia
b. OTTOBRE Assemblee di rutti i genitori del plesso, per la presentazione dell'organizzazione della scuola, dei vari referenti, dei progetti e delle iniziative di plesso; al termine il collaboratore di plesso avvierà l'insediamento del seggio e si procederà all'elezione dei rappresentanti di classe
c. NOVEMBRE Assemblee di classe/sezione per la presentazione della programmazione educativa e didattica della classe/sezione Consigli di Interclasse/Intersezione
d. DICEMBRE Incontri individuali
e. GENNAIO Consigli di Interclasse o Intersezione
f. FEBBRAIO Incontri individuali
g. MARZO Assemblee di classe/sezione per la verifica dell'andamento educativo e didattico
h. APRILE Incontri individuali
i. MAGGIO Consigli di Interclasse/Intersezione
j. GIUGNO Consegna schede
c. Altri incontri individuali avverranno su richiesta dell'insegnante o del genitore, per particolari esigenze, previa comunicazione scritta.

TITOLO SESTO
VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO

ART. 43 - INIZIO DELIA VIGILANZA
a. Gli insegnanti sono tenuti ad essere in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
b. Solo da tale momento è garantita la responsabilità di vigilanza sugli alunni.

ART. 44 - ARRIVO ANTICIPATO DEGLI ALUNNI
a. L'arrivo degli alunni con eccessivo anticipo va evitato e i genitori se ne assumono la responsabilità, in quanto la sorveglianza non può essere garantita.
b. E' previsto un servizio di vigilanza a chi si iscrive al servizio a domanda di "accoglienza anticipata".

ART. 45 - A CHI COMPETE LA SORVEGLIANZA
a. Durante le attività scolastiche e parascolastiche, la sorveglianza sugli alunni è demandata all'insegnante della classe, sia che le attività didattiche si svolgano all'interno delle aule, sia che abbiano luogo all'esterno.
b. La sorveglianza degli alunni rientra tra i compia anche dei collaboratori scolastici

ART. 46 - USCITA ANTICIPATA
a. Non è ammesso agli alunni di fare ritorno a casa da soli prima della fine delle lezioni.

ART. 47 - CONDIZIONI PER L'USCITA ANTICIPATA
a. L'uscita anzitempo è consentita per giustificati motivi, previa consegna del bambino ad un familiare maggiorenne conosciuto o ad un adulto su delega scritta di uno dei genitori, o del genitore affidatario in caso di separazione, di norma con preavviso scritto all'arrivo a scuola del bambino e in ogni caso formalizzando la richiesta per iscritto al momento dell'uscita.

ART. 48 - RIDUZIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
a. Le riduzioni temporanee dell'orario scolastico saranno comunicate per iscritto ai genitori che sono tenuti a controfirmare l'avviso per presa visione.

ART. 49 - APERTURA DEI CANCELLI
a. Di norma cinque minuti prima che abbiano inizio le lezioni vengono aperti i cancelli esterni degli edifici per l'afflusso all'interno degli alunni, tranne per gli alunni che usufruiscono dell'accoglienza anticipata.

ART. 50 -CHIUSURA DEI CANCELLI
a. Il cancello d'ingresso dell'edificio viene chiuso all'orario stabilito per l'inizio delle lezioni.

ART. 51 - ENTRATA IN RITARDO
a. L'accesso alla scuola degli alunni dopo l'orario previsto per l'inizio delle lezioni va giustificato dai genitori al momento, o qualora impossibilitati, per iscritto nella giornata successiva.

ART. 52 - ABITUALI RITARDI DEGLI ALUNNI
a. Ritardi abituali sono da ritenere ingiustificati e dovranno dare luogo ad un primo intervento dell'insegnante nei riguardi dei genitori e successivamente ad una segnalazione da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 53 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
a. Le assenze degli alunni di scuola primaria vanno giustificate per iscritto.

ART. 54 - ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI
a. Le assenze per malattia dell'alunno sia di scuola primaria che dell'infanzia, per la durata superiore a cinque giorni consecutivi (festività incluse), vanno giustificate con certificato medico.
b. In caso di assenza superiore ai 5 giorni per motivi di famiglia l'assenza va giustificata per iscritto in anticipo.

ART. 55 - MODALITÀ DI SORVEGLIANZA IN CASO DI IMPROVVISA ASSENZA DEI DOCENTI
a. L'assenza imprevista di uno o più insegnanti comporta la distribuzione degli alunni interessati tra i docenti presenti.
b. Tale operazione sarà effettuata a cura del personale ausiliario, il quale si assicurerà dell'effettiva entrata nelle aule degli alunni.
c. La destinazione è stabilita dall'insegnante di collegamento tenuto conto della capienza delle aule e della consistenza numerica delle classi.

ART. 56- DURATA DELLA SORVEGLIANZA
a. Non sono consentite forme di vigilanza con carattere intermittente né da parte del personale docente né da parte del personale ausiliario.
b. L'affidamento della scolaresca, per la momentanea assenza del docente, al personale ausiliario è da ritenersi temporanea e solo per casi particolari.

ART. 57 - SORVEGLIANZA NEI CAMBI D'ORA
a. Dove sono previsti scambi di orario, l'insegnante lascerà la classe solo all'arrivo del collega.
b. Nel caso ciò non fosse possibile, si ricorrerà alla vigilanza da parte del personale ausiliario.
c. In ogni caso non è consentito, durante lo scambio, che un gruppo di alunni rimanga in aula senza insegnante o personale ausiliario.

ART. 58 - DURATA DELLA RICREAZIONE
a. Il periodo della ricreazione, stabilito di norma in quindici minuti a metà della mattinata scolastica, è compreso nell'orario scolastico.
b. Un altro periodo di ricreazione si svolge nei giorni di rientro dopo il momento della mensa.
c. Tale durata può protrarsi oltre i 15 minuti, senza però far venir meno il monte ore assegnato all'attività didattica.

ART. 59- VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE
a. La vigilanza degli alunni durante il tempo della ricreazione è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora precedente, tranne nel caso l'insegnante abbia concluso il suo servizio in quella scuola: in tal caso la classe sarà affidata all'insegnante che prende servizio.
b. In ogni caso l'insegnante in servizio nell'ora precedente non può allontanarsi prima dell'arrivo del collega che subentra

ART. 60 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RICREAZIONI
a. L'intervallo, per il particolare momento in cui viene a cadere, si traduce in ricreazione libera.
b. Esso ha luogo negli spazi della scuola, preferibilmente nel cortile, alla presenza degli insegnanti, entro spazi che comunque consentano la vigilanza su tutti e con l'esclusione di giochi che comportino pericolo.
c. L'uscita ed il rientro vanno effettuati ordinatamente, a classi complete, con particolari riguardi in presenza di scale.
d. Considerato che può capitare che alcuni alunni si debbano recare ai servizi o che, eccezionalmente, qualche bambino debba recarsi in aula, si pone la necessità che il collaboratore scolastico in servizio al momento vigili la zona dei servizi, mentre un'insegnante accompagnerà l'alunno in aula.
e. In caso di maltempo l'intervallo va trascorso all'interno dell'aula o in spazi controllati (corridoi, salone, ingresso) e si realizzai lasciando liberi gli alunni di relazionarsi movendosi in spazi controllati dagli insegnanti e/o di realizzare giochi da tavolo.
f. In tali momenti permane la responsabilità del singolo insegnante sugli alunni della classe a lui affidata, fermo restante che chiunque ravvisi situazioni di pericolo per gli alunni è tenuto ad intervenire.

ART. 61- SEGNALAZIONE DELLA RICREAZIONE
a. L'inizio ed il termine dell'intervallo sono indicati a mezzo di segnali acustici attivati dal personale ausiliario.

ART. 62 - MANCANZA DI RISCALDAMENTO
a. La mancanza di riscaldamento provocata da guasti improvvisi non può comportare la dimissione degli alunni prima dell'orario previsto.
b. Se non viene garantita la riparazione del guasto per il giorno successivo, i genitori dovranno essere avvisati per iscritto di accompagnare i propri figli a scuola, per riportarli a casa se l'inconveniente persistesse.

ART. 63 - TERMINE DELLE LEZIONI
a. Il termine delle lezioni, nelle scuole primarie, è scandito da un segnale acustico alla scadenza dell'orario giornaliero previsto.
b. Da tale momento hanno inizio i preparativi per l'uscita.

ART. 64 - DEFLUSSO DEGLI ALUNNI
a. Il deflusso degli alunni ha luogo ordinatamente e classe per classe; l'insegnante è in servizio fino all'uscita degli alunni della sua classe.
b. La responsabilità dell'insegnante cessa comunque non appena gli alunni, da lui accompagnati, avranno varcato il cancello della scuola.
c. Ritardi abituali sono da ritenere ingiustificati e dovranno dare luogo ad un primo intervento dell'insegnante nei riguardi dei genitori e successivamente ad una segnalazione da parte del Capo d'Istituto.

ART. 65 - USCITA IN CASO DI MALTEMPO
a. In caso di maltempo il deflusso degli alunni può subire contrattempi e ritardi.
b. In questi casi il collaboratore di plesso adotterà gli accorgimenti consentiti dallo spazio a disposizione, permettendo l'accesso al cortile ai genitori per il ritiro degli alunni.

ART. 66 - SORVEGLIANZA IN CORTILE
a. Il cortile della scuola fa parte integrante dell'edificio e come tale è compreso nello spazio entro il quale si attua la sorveglianza.

ART. 67 - DIMISSIONE DEGLI ALUNNI
a. La dimissione degli alunni di norma ha luogo dalla scuola.
b. In occasione di visite, cerimonie, ecc. che si verifichino in orario scolastico, il rientro a scuola deve avvenire in tempo utile in modo da evitare che gli alunni siano rimandati a casa da diverso luogo.
c. In caso di dimissione anticipata o da luogo diverso, va data comunicazione ai genitori in tempo utile e per iscritto, assicurandosi dell'avvenuta ricezione del messaggio.
d. In questi casi valgono le regole delle uscite anticipate.

TITOLO SETTIMO
NORME DI SOCCORSO AGLI ALUNNI IN CASO DI INFORTUNI

ART. 68 - MODALITÀ DI COMPORTAMENTO
a. La famiglia sarà invitata dalla Direzione Didattica a trasmettere alle insegnanti, entro il termine del 30 settembre, un doppio recapito telefonico delle persone da avvisare in caso di infortunio, oltre al nominativo del medico di base e alla segnalazione di patologie o di situazioni che richiedano particolari accorgimenti in caso di malessere.
b. In caso di infortunio a scuola, mentre un docente provvede alle prime cure la famiglia sarà avvisata.
c. In situazioni di particolare gravita sarà richiesta immediatamente l'autoambulanza e preferibilmente un docente di classe accompagnerà il bambino in ospedale, avendo cura di darne comunicazione alla famiglia
d. In tal caso, gli alunni saranno suddivisi nelle altre classi e sarà dato immediato avviso alla Direzione che valuterà la possibilità di nominare un supplente.

TITOLO OTTAVO
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

ART. 69 - GENITORI
a. In caso di bisogno, i genitori potranno accedere alla scuola nell'arco dei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni per lasciare una breve comunicazione all'insegnante.
b. I colloqui con i docenti dovranno tenersi invece negli appositi orari stabiliti fuori dall'orario di lezione.
c. Durante le lezioni i genitori potranno accedere alla scuola in caso di posticipo d'entrata del figlio o di uscita anticipata.
d. E' dovere dei genitori rispettare gli orari di entrata e uscita delle singole scuole con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia dove è prevista una particolare e complessa organizzazione oraria
e. Una volta consegnato o prelevato il bambino, i genitori inoltre non devono attardarsi all'interno della scuola e delle relative pertinenze.

ART. 70 - PRESENZA DI ALUNNI DURANTE GLI INCONTRI COLLEGIALI
a. Durante gli incontri scuola / famiglia in orario extrascolastico, la scuola non fornisce un servizio di sorveglianza per gli alunni.
b. Il Dirigente Scolastico, a richiesta dei genitori, può concedere i locali della scuola, purché i genitori organizzino autonomamente la sorveglianza.

ART. 71 - ACCESSO AI LOCALI FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO
a. Dopo il termine delle lezioni, tranne per gli incontri collegiali, non è possibile accedere ai locali scolastici non essendo più presente il personale ausiliario.
b. uesto vale per tutte le scuole, anche per quelle dove si svolge l'attività del CTP.

ART. 72 - PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA
a. Durante l'orario scolastico può essere autorizzato l'accesso alla scuci:, lile seguenti categorie di persone:
a. persone invitate come "esperti" dai docenti all'interno di una specifica attività didattica regolarmente programmata e il cui intervento sia stato preventivamente segnalato al Dirigente Scolastico e da questi autorizzato. L'esperto in ogni caso non può restare da solo a svolgere la propria attività, ma sempre in presenza di un docente.
b. Personale comunale (riconoscibile come tale) per sopralluoghi e/o interventi compatibili con l'attività didattica e la sicurezza dei bambini. Detti interventi dovranno comunque essere preannunciati e concordati con la direzione.
c. Tecnici per manutenzioni di varia natura (fotocopiatore, riscaldamento,.....) previa identificazione da parte del personale ausiliario.
d. I membri del comitato mensa e del comitato biblioteca per l'espletamento delle proprie funzioni e secondo le norme stabilite dal regolamento.
e. I membri del Consiglio di Circolo, previo accordo con il Dirigente Scolastico, ma soltanto per l'espletamento delle proprie funzioni.
f. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intercesse e intersezione, sempre previo accordo con il Dirigente Scolastico, e soltanto per l'espletamento delle proprie funzioni.
g. I fornitori per eventuali consegne, purché in orari non coincidenti con l'entrata e l'uscita degli alunni e la ricreazione.
b. Per tutto quanto non rientra nella casistica sopra prevista, sarà consentito l'accesso nelle scuole solo a persone munite di autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 73 - ACCESSO DI VEICOLI
a. Durante l'orario di funzionamento della scuola è consentito l'accesso all'ambulanza.
b. Il veicolo che svolge il servizio mensa vi può accedere, purché in orari non coincidenti con l'entrata e l'uscita degli alunni e la ricreazione, per il solo tempo indispensabile per svolgere la propria funzione, avendo cura di richiudere i cancelli.
c. L'accesso di ogni altro automezzo dovrà essere preannunciato, concordato e autorizzato dalla direzione.

TITOLO NONO
DISTRIBUZIONE E AFFISSIONE AVVISI E MANIFESTI NEI LOCALI SCOLASTICI

ART. 74 - TIPOLOGIA DEL MATERIALE DISTRIBUITO
a. Tutto il materiale di cui si autorizza, la distribuzione all'interno delle scuole deve avere come destinatari i bambini in età scolare e/o gli adulti in quanto soggetti destinatari di attività formative e culturali.
b. Il contenuto del materiale di cui si autorizza la distribuzione deve avere carattere formativo e culturale, poiché rivolto a bambini in età scolare e ai loro genitori.

ART. 75 - PREVENTIVA PRESA DI VISIONE
a. Niente può essere distribuito nei plessi se non previa la presa visione da parte del Dirigente Scolastico, che verifica la coerenza con l’art.71.

ART.76 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE
a. Può essere autorizzata direttamente dal Capo d’istituto la distribuzione di materiale inerente a:
i. iniziative di enti pubblici indirizzate alla scuola o alla cittadinanza in generale;
ii. iniziative di associazioni culturali e sportive senza fini di lucro;
iii. iniziative delle associazioni dei genitori
b. Quanto non rientra nelle categorie sopra elencate non può essere distribuito nella scuola o all'interno delle sue pertinenze, salvo autorizzazione del Consiglio di Circolo.

TITOLO DECIMO
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN CASO DI ESUBERO DI DOMANDE

ART. 77 – CRITERI
a. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini fissati dal Ministero.
b. Le ammissioni alla frequenza sono condizionate al numero di posti disponibili secondo i seguenti criteri di priorità:
a. continuità didattica (conferma iscrizione alunni attualmente frequentanti);
b. residenza nel comune, con la precisazione che chi all'atto dell'iscrizione si sta trasferendo può dichiarare tale situazione con l'obbligo di perfezionare il possesso del requisito entro il primo giorno di scuola;
c. eventuali certificati di handicap regolarmente attestati dal competente organo;
d. presenza di fratelli nella stessa scuola dell'infanzia;
e. maggiore età (riferita all'anno di nascita e come prima iscrizione alla scuola dell'infanzia);
f. appartenenza allo stradario predisposto dal 2° Circolo.
c. A parità dei suddetti criteri verranno considerate le seguenti situazioni socio-economiche alle quali verrà attribuito il punteggio a fianco indicato:
a. mancanza, a qualsiasi titolo, nel nucleo familiare di entrambi o di un solo genitore punti 2;
b. disagiate condizioni economiche e/o presenza in famiglia di portatori di handicap, persone bisognose di assistenza e di qualsiasi altra situazione di disagio familiare documentata punti 2;
c. lavoro di entrambi i genitori punti 1;
d. presenza in famiglia di figli minori (fino al 14mo anno d’età), per ciascun figlio punti 1.
e. lavoro di entrambi i genitori punti 1;
f. presenza in famiglia di figli minori (fino al 14mo anno d’età), per ciascun figlio punti 1.
d. A parità di condizioni generali sarà data priorità di ammissione ai bambini di età maggiore (riferita alla data anagrafica).
e. I suddetti criteri sono validi in ordine di priorità per i seguenti gruppi di alunni:
a. alunni che hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini ministeriali;
b. alunni che hanno presentato domanda oltre il termine ministeriale delle iscrizioni.

TITOLO UNDICESIMO
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE PRIMARIE NELLE CLASSI A TEMPO PIENO O IN CASO DI LIMITATA CAPIENZA DEI LOCALI

ART. 78 - CRITERI
a. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini fissati dal Ministero.
b. Per il Tempo Pieno si adottano i seguenti criteri:
a. obbligo derivante da stradario del 2° Circolo;
b. handicap certificati;
c. fratelli già presenti nel plesso di iscrizione;
d. particolari situazioni Familiari (A);
e. (A):- mancanza, a qualsiasi titolo, nel nucleo familiare di entrambi o di un solo genitore punti 2;
f. disagiate condizioni economiche e/o presenza in famiglia di portatori di handicap, persone bisognose di assistenza e di qualsiasi altra situazione di disagio familiare punti 2;
g. lavoro di entrambi i genitori: limite di reddito <22500 € punti 2, > 22500 € punti 1;
h. presenza in famiglia di altri figli minori (fino al 14° anno d'età), per ogni .. .. figlio punti 1.
i. residenza nel comune, con la precisazione che chi all'atto dell'iscrizione si sta trasferendo può dichiarare tale situazione con l'obbligo di perfezionare il possesso del requisito entro il primo giorno di scuola;
j. provenienza da altre scuole del 2° Circolo;
k. provenienti da altro comune;
c. Per il tempo normale si adottano i seguenti criteri:
a. obbligo derivante da stradario del 2° Circolo;
b. handicap certificati;
c. fratelli già presenti nel plesso di iscrizione;
d. particolari situazioni familiari (A) (si veda sopra);
e. residenza nel comune, con la precisazione che chi all'atto dell'iscrizione si sta trasferendo può dichiarare tale situazione con l'obbligo di perfezionare il possesso del requisito entro il primo giorno di scuola;
f. provenienza dalla stessa scuola dell'infanzia;
g. provenienti da altro comune;
h. sorteggio.
d. In conformità con lo stradario della scuola dell'infanzia Arcobaleno, vengono inserite nello stradario della scuola A. Frank le seguenti vie/piazze: Parini, Pascoli, Pirandello, Saragat, Scoutismo, Zermanesa dal 58 al 112.

TITOLO DODICESIMO
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI DI SCUOLA ELEMENTARE

ART. 79 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA
a. Nelle scuole dell'infanzia statali del Circolo si possono costituire sezioni omogenee (stessa età) od eterogenee per età diverse; qualora non fosse possibile costituire sezioni omogenee per ragioni numeriche (una età che superi il numero massimo per sezione) verranno costituite in quel plesso sezioni in modo che tutti gli alunni siano posti nelle stesse condizioni; di volta in volta si valuterà se si formeranno, in questi classi sezioni di 2 o 3 annualità.
b. Nella composizione delle sezioni eterogenee si rispetta il criterio dell'equità numerica tra i sessi, l'età; distribuzione equa nelle sezioni dei mesi di nascita riferiti allo stesso anno di nascita esaminando per comodità l'ordine alfabetico
c. In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un bambino disabile;
d. Separazione o presenza nella stessa sezione di fratelli-gemelli da valutare caso per caso;
e. La strutturazione delle sezioni cosi composta, dopo 30 giorni dall'inizio della scuola, sarà valutata per decidere eventuali spostamenti rispondenti alle capacità relazionali ed affettive dei bambini: le sezioni saranno, pertanto, provvisorie fino a trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico e diventeranno definitive dopo il primo mese di frequenza.
f. Qualora, nel corso degli anni, si debbano operare delle modifiche nella composizione delle sezioni, ai bambini sarà garantita, nei limiti del possibile, la continuità di una delle docenti che hanno avuto nell'anno scolastico precedente.
g. Qualora in corso d’anno (fino a gennaio) si liberassero dei posti nelle scuole dell’Infanzia del Circolo, si seguirà la lista d’attesa avendo cura di seguire tutte le procedure di accoglienza per il bambino e la bambina
h. Le sezioni saranno indicate come "prima", "seconda" e "terza" (indipendentemente dal nome che assumeranno per i bambini: orsetti, cagnolini, ecc.)

ART. 80 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA ELEMENTARE
a. Le classi saranno formate distribuendo gli alunni in modo eterogeneo ed equamente per:
 numero componenti;
 età riferita al semestre di nascita;
 sesso;
 compatibilità ed incompatibilità seguendo le indicazioni della scuola dell'infanzia;
 provenienza stessa scuola dell'infanzia;
 vicinanza stradario;
 esigenze singoli genitori.
b. La presenza di eventuali gemelli e la loro separazione sarà valutata caso per caso e cosi pure la presenza di alunni con handicap e/o disagio.
c. Nei plessi dove possono essere istituite due classi prime, le sezioni verranno formate dopo i primi 15 giorni di attività didattica che si svolgerà per gruppi, per permettere una scelta più accurata da parte della Commissione costituita dal Collegio dei Docenti

TITOLO TREDICESIMO
UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

ART. 81 - UTILIZZO
a. Gli edifici scolastici possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile.
b. Il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo parere Consiglio di Circolo.
c. In ogni caso l'utilizzo dei locali non può interferire con la nodale attività didattica.

ART. 82 - MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CRITERI PER LA CONCESSIONE
a. La domanda deve pervenire, per le attività che interessano l'intero anno scolastico, entro i termini del periodo 2 maggio - 15 ottobre di ogni anno.
b. La domanda scritta deve indicare chiaramente il periodo della concessione richiesta, il quale non può comunque superare la durata dell'anno scolastico.
c. L'assenso è pertanto temporaneo.
d. Nessuna concessione viene fatta a titolo personale, ma solo se la richiesta è presentata dal Presidente delle varie Associazioni, che avrà cura di allegare copia dello Statuto dell'Associazione stessa.
e. Vengono privilegiate le Associazioni locali.
f. L'attività non deve avere scopo di lucro.
g. Il numero dei partecipanti deve essere compatibile con quanto stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici, ai sensi della Legge n. 626/94 e successive modificazioni. Relativamente all'uso delle palestre, vi si può accedere solo usando scarpe da ginnastica, per non danneggiare i pavimenti.
h. I locali devono essere lasciati puliti, con particolare riguardo ai servizi igienici.
i. Deve essere indicato un responsabile diretto, per eventuali danni a cose e persone, per la pulizia e l'ordine dei locali, nonché per eventuali furti o deterioramento del materiale esistente.
j. Al termine della serata ci si deve accertare che porte e finestre siano accuratamente chiuse.
k. La pulizia e l'ordine dei locali saranno verificati dagli insegnanti.
l. Particolari situazioni che non rientrino nei criteri su indicati saranno esaminate dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla presentazione della domanda stessa.
m. Non è consentita la concessione dei locali per riunioni di propaganda elettorale.

ART. 83 - DELEGA DELLA CONCESSIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
a. Al Dirigente Scolastico viene delegata la Concessione nei seguenti casi:
- spostamenti di data di concessioni già deliberate;
- proroghe di concessioni già deliberate (purché le modalità rimangano le medesime);
- richieste da parte dell'Amministrazione Com. (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio di Quartiere);
- utilizzo dei locali da parte dei genitori del plesso in oggetto per attività inserite nella programmazione di plesso.
- utilizzo dei locali da parte dei genitori del plesso in oggetto per attività inserite nella programmazione di plesso.
ART. 84 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
a. II Consiglio può revocare la concessione in caso di ripetute inadempienze o irregolarità, in particolare se:
- non si sia provveduto a chiudere con cura i locali al termine delle attività o non siano state rispettate le misure di sicurezza previste;
- vi sia stato un uso improprio o scorretto dei locali, o comunque si sia svolta un'attività non corrispondente allo Statuto presentato;
- vi siano state delle segnalazioni comprovate di violazione delle regole di educazione e civiltà;
- si siano utilizzati i locali al di fuori dell'orario concesso.

 


 

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