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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - ORGANI COLLEGIALI DEL CIRCOLO OD ISTITUTO
a. Gli organi collegiali dell'Istituto come previsto dal T.U.
297/94 sono:
- Consiglio discolo (triennale)
- Giunta esecutiva (triennale)
- Collegio dei Docenti
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
(annuale)
- Consigli di Interclasse/Intersezione (annuali)
b. L'Istituto, per sua organizzazione interna, prevede inoltre:
- Comitato Biblioteca (annuale)
- Comitato Mensa (annuale)
- Assemblee di Classe (annuale)
c. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie
attività in forma coordinata con gli altri, in rapporto alle
proprie competenze,
d. Tutte le cariche all'interno degli organi collegiali sono
ricoperte a titolo gratuito
ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
a. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri:
– II Dirigente Scolastico;
– N. 8 rappresentanti del personale docente;
– N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
– N. 2 rappresentanti del personale non docente (personale di
segreteria e operatori scolastici).
b. Il Consiglio di Istituto è eletto secondo le modalità
previste dal D.L. 297/94 e rimane in carica per tre anni.
c. I membri eletti che non intervengono, senza giustificato
motivo, a tre sedute consecutive o che decadono per altre cause,
sono sostituiti con le modalità previste dall'art.35 del D.L.
sopraindicato.
d. In caso di assenza deve essere data giustificazione scritta
od orale al Presidente del Consiglio di Istituto.
e. Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio vanno
presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente e
diventano esecutive dopo l'accettazione da parte del Consiglio.
ART. 3 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
a. Oltre alle funzioni e competenze fissate dall'art. 6 del
D.P.R. 31/05/74 n.416 il Consiglio di Circolo svolgerà e
promuoverà quanto segue:
– ricerca costante del miglioramento del servizio scolastico per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione;
– esame di tutti i problemi inerenti alla funzionalità degli
edifici scolastici e proposte, a chi di competenza, per la
miglior soluzione di eventuali mancanze;
– iniziative per la tutela della salute degli alunni, per una
loro educazione fisica, morale, intellettuale e sociale, nel
rispetto dell'età e della personalità dell'individuo;
– Ogni iniziativa atta a rendere la scuola sempre più
rispondente alle esigenze reali dell'alunno ed al suo graduale
inserimento nella società.
ART. 4 - SEDE DELLE RIUNIONI
a. Il Consiglio si riunisce di norma nella scuola "G. Verdi",
sede della Direzione Didattica, salvo cause di forza maggiore.
ART. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
a. Nella prima riunione il Consiglio è presieduto dal Dirigente
Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri
del Consiglio stesso, il proprio presidente.
b. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
c. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
d. E' eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti (la metà + 1 dei membri del Consiglio)
e. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti, sempre che siano presenti al momento del voto, almeno
la metà più uno dei componenti il Consiglio.
f. Il Consiglio, nella stessa seduta, elegge il Vice Presidente,
da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio medesimo,
secondo le stesse modalità previste per l'elezione del
Presidente.
g. In casi di dimissioni o di decadenza, gli stessi saranno
eletti con le modalità di cui sopra
ART. 6 - PRESIDENZA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL
VICEPRESIDENTE
a. Il Consiglio di Circolo è presieduto dal Presidente eletto, e
in sua assenza, dal Vice Presidente.
b. Il Presidente del Consiglio di Circolo esplica in particolare
le seguenti funzioni:
– assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge
tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione
democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei
compiti del Consiglio;
– convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i
necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
– esamina le proposte della Giunta esecutiva, dei membri del
Consiglio e degli Organi della scuola;
– previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende
contatto con i presidenti dei consigli degli altri Circoli
limitrofi, ai fini di cui all'art 6 del D.P.R. 31/05/74, n. 416,
lett. E.
c. In sua assenza le stesse funzioni sono esercitate dal
Vice-presidente e su sua espressa delega
ART. 7 - SEGRETARIO
a. Le funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto sono
affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.
ART. 8 - VERBALE E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI
a. Di ogni seduta del Consiglio è redatto un Verbale a cura del
Segretario.
b. Esso deve contenere il nome dei presenti, quello degli
assenti e se le assenze sono ingiustificate, l'oggetto delle
discussioni e l'esito delle votazioni con il numero dei voti e
il testo della delibera, che va letta e approvata seduta stante
per acquisire un'immediata operatività.
c. Ciascun membro del Consiglio può richiedere menzione
specifica e per esteso del suo intervento.
d. Le delibere saranno numerate progressivamente per anno
solare.
e. Il Verbale è letto nella seduta successiva, ove sarà
approvato o modificato con voto palese; eventuali modifiche non
possono interessare le delibere in quanto già approvato nella
seduta precedente.
f. Il Verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve
essere depositato in Segreteria della Direzione Didattica entro
8 giorni dalla riunione.
g. La pubblicità delle delibere del Consiglio di Circolo,
disciplinata dall'alt. 43 del T.U. del 1990 e in ottemperanza
alla Legge n. 241/92, deve avvenire mediante affissione sia
all'Albo della Direzione Didattica che all'albo di tutti i
plessi entro il termine massimo di dieci giorni.
h. Le delibere devono rimanere esposte per un periodo di almeno
15 giorni.
i. Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione.
j. Possono ottenere dalla Segreteria copia del Verbale, a
proprie spese, solo i soggetti che ne hanno interesse diretto e
legittimo.
ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
a. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente,
durante l'anno scolastico, almeno una volta al bimestre nel
periodo da settembre a giugno.
b. Il Consiglio deve essere convocato, in seduta straordinaria,
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza
dei membri del Consiglio stesso, oppure dalla giunta, o infine
dal Presidente del Consiglio stesso.
c. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la
data e l'ordine.del giorno.
d. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di
anticipare o dilazionare le convocazioni al fine di raggruppare
eventuali altre o simili richieste.
e. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve
pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione; copia della convocazione è affissa
all'albo della Direzione didattica e di tutti i plessi.
f. In caso di particolare urgenza, valutata a discrezione del
Presidente, il Consiglio può essere convocato col solo preavviso
telefonico di ventiquattro ore.
ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE
a. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
b. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi, non conteggiando le astensioni.
c. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
d. Le deliberazioni possono effettuarsi con votazione palese; se
viene richiesta da almeno 5 membri la votazione segreta, si
procede con le consuete modalità per tale tipo di votazione.
e. Non sono ammesse, in nessun caso, deleghe.
f. Nessun argomento può essere oggetto d'esame, come di regola,
se non sia stato iscritto nell'ordine del giorno.
g. Eccezioni, per questioni di particolare interesse o urgenza,
sono lasciate alla discrezionalità del Presidente del Consiglio.
h. E' tuttavia consentito che un Consigliere chieda al
Consiglio, con mozione d'ordine, di pronunciarsi
sull'opportunità di fare eccezioni.
i. Le comunicazioni e le proposte non preventivamente iscritte
all'ordine del giorno devono essere presentate al Consiglio
possibilmente in apertura di seduta.
j. Il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di
invitare tutti coloro che, interni od esterni alla scuola, siano
ritenuti in grado di fornire elementi utili di informazione e di
conoscenza su tali argomenti.
ART. 11 - GIUNTA ESECUTIVA
a. La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Dirigente
Scolastico che la presiede e dal Direttore dei servizi generali
di segreteria, che svolge le funzioni di Segretario della Giunta
stessa.
b. E' composta inoltre da un docente, da un rappresentante del
personale A.T.A. e da due genitori (non esiste incompatibilità
tra la carica di Presidente e membro della Giunta), che il
Consiglio provvede ad eleggere tra i propri membri nella prima
seduta, con votazioni a scrutinio segreto, subito dopo la nomina
del Presidente e del Vice Presidente e con le stesse norme.
c. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico,
le funzioni di Presidente della Giunta, saranno svolte dal
docente Vicario.
d. La Giunta esecutiva prepara l'ordine del giorno sulla base
delle proposte formulate:
a. dal Presidente del Consiglio di Istituto;
b. dai singoli Consiglieri;
c. dai Consigli di Intercesse;
d. dal Collegio dei docenti;
e. dall'assemblea dei genitori degli alunni delle scuole
dipendenti, tramite il Consiglio di Interclasse.
e. La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi
rispetto all'attività del Consiglio, al quale soltanto compete
ogni potere decisionale, anche in caso di urgenza.
f. Ad essa compete pertanto la preparazione del materiale da
presentare al Consiglio per la discussione degli argomenti
all'ordine del giorno e l'attuazione delle relative delibere.
g. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico almeno prima
di ogni riunione del Consiglio di Circolo.
h. Deve essere convocata entro tre giorni, ogni qualvolta ne
faccia richiesta il presidente del Consiglio di circolo o due
membri della Giunta stessa.
i. La convocazione deve essere comunicata ai membri della giunta
con almeno due giorni di anticipo.
j. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà
più uno dei suoi membri.
k. Alle riunioni di Giunta è invitato anche il Presidente del
Consiglio di Istituto che non avrà diritto di voto se non ne è
membro.
ART. 12 - COMMISSIONI
a. Il Consiglio di Circolo, al fine di meglio realizzare i
propri compiti, può costituire delle Commissioni di lavoro su
problemi di particolare rilievo ed importanza.
b. Le Commissioni non possono avere potere decisionale, ma
soltanto compiti preparatori, di proposta e consultivi e
svolgono la propria attività secondo le direttive e le regole
stabilite dal Consiglio stesso, nel momento della loro
composizione.
c. Le Commissioni possono, previa indicazione del Consiglio,
sentire esperti delle materie in argomento.
d. All'insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, viene
istituita una Commissione per la valutazione delle domande di
iscrizione.
ART. 13 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
a. I membri eletti del Consiglio di Istituto, i quali non
intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive, o che siano venuti a mancare dei requisiti di
eleggibilità, decadono dalla carica e sono sostituiti da coloro
che, in possesso dei requisiti di legge, risultino i primi non
eletti delle rispettive liste.
ART. 14 - COLLEGIO DEI DOCENTI
a. Il Collegio dei Docenti è un organo collegiale del Consiglio
di Istituto e ha potere deliberante sugli aspetti pedagogici e
didattici, (art.7 dpr 297/1994)
b. Nell'adottare le sue decisioni e nella discussione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno, tiene conto delle
proposte e dei pareri espressi dagli altri organi collegiali.
c. Il Collegio dei docenti può operare anche suddiviso per
commissioni.
d. E' convocato e funziona secondo le modalità stabilite
dall'art.4, terz'ultimo comma, del Dpr 31.5.1974 n.416.
e. Non è un organo elettivo.
ART. 15 - ELEZIONI
a. Le elezioni degli organi collegiali della durata di un anno
avranno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico.
ART. 16 - COMITATO DI VALUTAZIONE SERVIZIO INSEGNANTI
a. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
è composto di due membri effettivi e un supplente e, per ciascun
ordine di scuola (elementare e dell'infanzia), dura in carica un
anno; i suoi membri sono eletti tra gli insegnanti nel corso di
una delle riunioni indette dal Dirigente Scolastico entro il
mese di settembre.
b. E' convocato dal Dirigente Scolastico:
a. in periodi programmati, a richiesta dei singoli docenti, a
norma dell'art. 66 del D.P.R. 31/5/74, n. 417;
b. alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della
valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi
dell'art. 58 del D.P.R. 31/05/74, n. 417;
c. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per proposta del
Dirigente Scolastico
ART. 17 - CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
a. Composizione : i Consigli di Interclasse e Intersezione sono
composti dai docenti in servizio nelle classi interessate, o
comunque, che operano con gli alunni delle medesime, e dai
genitori eletti per ciascuna classe/sezione.
b. Competenze: i Consigli di Interclasse e di Intersezione, al
completo delle due componenti, genitori e docenti, hanno i
seguenti compiti:
a. formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine
all'azione educativa e didattica e iniziative di
sperimentazione;
b. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e
genitori;
c. dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei
libri di testo;
d. verificare (almeno ogni tre mesi) l'andamento complessivo
dell'attività didattica nelle classi di loro competenza per gli
opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
c. I Consigli di Interclasse e Intersezione si riuniscono con la
sola presenza dei docenti:
a. per le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e della valutazione,
b. per formulare un parere vincolante in merito alla non
ammissione alla classe successiva degli alunni.
d. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico,
nominerà un docente/coordinatore che presiederà il Consiglio di
Interclasse e Intersezione in caso di sua assenza.
e. Convocazione: ciascun Consiglio di Interclasse/Intersezione
si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, anche per
richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri,
escluso dal computo il presidente.
f. Per alcune problematiche o a richiesta dei due terzi dei
componenti del Consiglio di Interclasse, la riunione può
svolgersi per ciclo.
g. Nel caso di assenza o impedimento di uno dei genitori eletti,
in sua vece, può essere presente, previa comunicazione al
Dirigente Scolastico in quanto Presidente del Consiglio di
interclasse/intersezione, altro genitore della classe,
h. In ogni caso tale genitore non ha diritto di voto e non può
intervenire nella discussione.
i. Le elezioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione avranno
luogo in giorni feriali diversi per la scuola primaria e
dell'infanzia.
ART. 18 - ASSEMBLEE DI CLASSE
a. Composizione: le assemblee di classe sono composte dai
docenti e dai genitori delle singole classi o, a richiesta, dai
soli genitori.
b. Funzioni: l'assemblea di classe ha la funzione di valutare
l'andamento educativo, didattico e organizzativo, nonché di
favorire la partecipazione alla vita del plesso.
c. Convocazione: l'assemblea di classe e convocata dal Capo
d'Istituto. In caso di particolari esigenze può essere convocata
anche a richiesta delle insegnanti o di un terzo dei genitori.
d. L'assemblea dei soli genitori è richiesta dal rappresentante
di classe o da un terzo dei genitori.
e. Nel caso l'assemblea si svolga presso i locali scolastici è
necessaria la preventiva richiesta al Dirigente Scolastico.
TITOLO SECONDO
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
ART. 19 - BIBLIOTECHE ESISTENTI
a. Nelle scuole elementari del Circolo sono presenti biblioteche
scolastiche utilizzabili dagli alunni delle scuole primarie
anche iscritti a scuole diverse da quelle dove hanno sede le
biblioteche.
b. Al fine di avvicinare e coltivare nel bambino il piacere
della lettura fin dalla scuola dell'infanzia, anche in tali
scuole sono creati degli appositi spazi dedicati alla lettura
che saranno gestiti secondo le specificità di seguito indicate
all'art. 26.
c. Le biblioteche presenti nei vari plessi sono così denominate:
G. VERDI "BASCHIERI"
A.FRANK "SOGNA LIBRO"
M. POLO "MILLE SEGNI MILLE SOGNI"
D. VALERI "DAVID GNOMO"
G. RODARI "C'ERA UNA VOLTA"
AQUILONE "AQUILONE"
ARCOBALENO "ARCOBALENO"
ART. 20 -ACQUISIZIONE E DOTAZIONE LIBRARIA
a. Nelle biblioteche scolastiche saranno inseriti sia i libri
acquistati con i fondi del bilancio del Circolo, sia quelli
acquistati dai gruppi di genitori, dai quartieri o ricevuti in
dono.
b. Su tutti i testi sarà apposto il timbro della Direzione e
quello della scuola.
c. I libri acquistati dai quartieri e dai gruppi di genitori
saranno segnati sul registro degli inventori con l'indicazione
"Dono del...".
ART. 21 - GESTIONE
a. Le biblioteche scolastiche sono gestite con la collaborazione
dei genitori che gestiscono i contributi a loro assegnati
coordinandosi con le insegnanti (in particolare con la referente
delle biblioteche scolastiche) e raccogliendo le loro
indicazioni e i bisogni della scuola.
ART. 22 - ORARI DI FUNZIONAMENTO
a. Gli orari di apertura delle biblioteche scolastiche saranno
stabiliti di anno in anno dai singoli gruppi di gestione
(docenti e genitori) in base alle disponibilità orarie dei
genitori.
ART. 23 - UTILIZZO
a. Lo spazio biblioteca costituisce a tutti gli effetti spazio
scolastico, utilizzabile dai docenti e dalla Direzione per tutti
gli usi previsti per gli altri spazi scolastici.
b. I docenti potranno altresì gestire direttamente il prestito
dei libri agli alunni con l'obbligo di annotare sull'apposito
registro dei prestiti il nome dell'alunno e la classe/sezione di
appartenenza.
ART. 24 - CONSERVAZIONE DEI VOLUMI
a. Tutti i libri presenti nelle biblioteche scolastiche dovranno
essere elencati nell'apposito registro degli inventari della
Direzione.
b. Alla fine dell'anno scolastico il docente referente di plesso
per la biblioteche scolastiche provvederà a sbarrare con data e
firma segnalando eventuali libri smarriti o non ancora
riconsegnati dagli alunni.
c. In caso di mancato recupero, smarrimento o deterioramento dei
volumi, i responsabili del danno provvederanno a reintegrarli,
se possibile, con l'acquisto dello stesso volume o con altro di
pari valore su indicazione dei referenti di biblioteca.
ART. 25 - CATALOGAZIONE
a. La catalogazione dei libri dovrà facilitare la ricerca dei
volumi da parte dei piccoli lettori.
ART. 26 - SPECIFICITÀ DELLE BIBLIOTECHE DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA
a. Le biblioteche scolastiche delle scuole dell'infanzia si
configurano come spazio particolare, dedicato al primo approccio
del bambino al libro e al piacere della lettura.
b. Sono collocate in angoli o spazi appositamente attrezzati,
dove i libri sono esposti e catalogati, rappresentando un vero e
proprio laboratorio permanente dove sono attuate varie
esperienze connesse al piacere della lettura. I bambini vi
accedono per piccoli gruppi guidati dalle insegnanti.
c. Si sperimenta, inoltre, la prima esperienza del prestito del
libro.
d. Le modalità di attuazione del prestito sono gestite dalle
insegnanti e dai bambini, mentre i genitori sono direttamente e
maggiormente coinvolti nell'esperienza dovendo leggere con il
proprio bambino il libro scelto, allargando il piacere della
lettura a tutti i componenti della famiglia.
ART. 27 - COMITATO BIBLIOTECA
a. Composizione: II Comitato Biblioteca è composto di un
rappresentante dei genitori per ogni scuola primaria, designato
annualmente dalle assemblee di classe, e da un rappresentante
dei docenti per ogni scuola primaria e dell'Infanzia, designato
annualmente dal Collegio dei Docenti.
b. Presidenza e convocazioni: il Comitato Biblioteca è
presieduto e convocato dal Capo d'Istituto o da un suo delegato.
Si riunisce almeno due volte l'anno.
c. Funzioni: il Comitato Biblioteca concorda gli obiettivi e le
modalità di gestione delle biblioteche dei vari plessi.
TITOLO TERZO
MENSE SCOLASTICHE: ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO
ART. 28 - IL SERVIZIO MENSA
a. Nelle scuole primarie e dell'infanzia del Circolo funziona il
servizio di mensa con pasti caldi gestito dal Comune.
b. E' consentito ai bambini i cui genitori ne facciano espressa
richiesta scritta alla Direzione di recarsi a casa per il pranzo
e rientrare a scuola al momento della ripresa delle lezioni.
c. I genitori che si avvalgono di tale opportunità avranno cura
di non far rientrare i bambini a scuola prima degli orari
previsti.
ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
a. Il servizio di controllo mensa è organizzato tramite il
COMITATO TECNICO COMUNALE
b. E' composto di:
Assessore alla Pubblica Istruzione;
rappresentante dell'Amministrazione Comunale - Settore Pubblica
Istruzione;
Direttore Sanitario del 6° Distretto dell'ULSS 9;
Un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole che
usufruiscono del servizio;
6 rappresentanti dei genitori (2 del 1° Circolo, 2 del 2°
Circolo, 2 della S. Media);
2 rappresentanti della Ditta appaltatrice.
c. Ha il compito di:
– garantire una costruttiva collaborazione per il miglioramento
del servizio;
– rappresentare una sede di contraddittorio su eventuali
contestazioni relative a mancanze del servizio o violazioni
contrattuali;
– analizzare e prendere atto dei verbali compilati dai genitori
operanti il controllo in ciascun plesso scolastico, suggerendo
eventuali provvedimenti,
d. COMITATO MENSA DI CIRCOLO E' composto di:
– i due rappresentanti del Circolo nel Comitato Tecnico;
– un genitore per ogni scuola primaria e dell'infanzia,
designato annualmente dalle assemblee di classe/sezione;
– un docente per ogni scuola primaria e dell'infanzia, designato
annualmente dal Collegio dei Docenti.
e. Ha il compito di verificare periodicamente l'andamento del
servizio mensa, avvalendosi dei controlli effettuati dai
genitori.
f. Il Comitato Mensa si riunisce di norma tre volte l'anno. Su
richiesta dei Consigli di Interclasse e di Intersezione si
possono effettuare riunioni straordinarie.
ART. 30 - MODALITÀ DI CONTROLLO
a. Costituisce parte integrante di questo documento il
regolamento del Servizio di refezione scolastica del Comune di
Mogliano Veneto di cui si riportano per esteso gli articoli 13
-19 - 22 - 23.
Articoli del regolamento mensa comunale
Art. 13 - Vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio
a. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
esercitare le funzioni di vigilanza avvalendosi di:
b. Commissioni mensa
a. La Commissione Mensa scolastica è l'organismo deputato alla
verifica della qualità del Servizio di Ristorazione Scolastica,
che il Comune eroga agli utenti delle Scuole dell'Infanzia,
delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado.
b. La Commissione Mensa scolastica è costituita da:
i. n. 2 o più rappresentanti dei genitori per ogni plesso
scolastico
ii. n. 1 docente/educatore per ogni plesso scolastico
c. Per ciascun docente/educatore titolare può essere indicato un
supplente.
d. I singoli istituti scolastici eleggono/nominano con propri
crìterì i rispettivi rappresentanti, i cui nominativi devono
essere comunicati al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Mogliano Veneto tramite il Dirigente Scolastico di competenza.
1. dello stato, delle condizioni igieniche e degli impieghi
degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei mezzi di
trasporto;
2. delle materie prime, degli ingredienti e degli altri prodotti
utilizzati per la preparazione dei prodotti alimentari;
3. dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto
con gli alimenti;
4. dei procedimenti di manutenzione, di disinfestazione, di
disinfezione e di pulizia;
5. dei mezzi e delle modalità di conservazione e stoccaggio
nelle celle;
6. dell'igiene dell'abbigliamento del personale;
7. delle modalità di cottura
8. delle modalità di distribuzione
9. del lavaggio e impiego dei sanificanti;
10. delle modalità di sgombero dei rifiuti
11. dello stato igienico-sanitario del personale addetto;
12. dello stato igienico dei servizi;
13. della professionalità degli addetti;
14. della conformità del menu;
15. dell'appetibilità e gradimento del cibo, su campione
prelevato dal personale addetto alla ristorazione scolastica.
c. Nello svolgimento delle suddette funzioni, i Rappresentanti
della Commissione Mensa sono tenuti e devono:
a. evitare qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con
sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti
destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti;
b. partecipare al corso informativo, organizzato
dall'Amministrazione Comunale, di sensibilizzazione e
responsabilizzazione sulle problematiche relative
all'alimentazione scolastica.
d. I Rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere ai
locali di ristorazione scolastica, senza interferire, creare
disagio o rallentamento alla normale attività degli addetti alla
produzione e di distribuzione pasti, nonché degli addetti alla
normale attività di pulizia, disinfestazione, disinfezione.
e. La Commissione Mensa può accedere autonomamente, in non più
di un membro per tipologia di rappresentanza per volta, al
refettorio scolastico. Può degustare, in spazio distinto e
separato, campioni del pasto del giorno, con stoviglie a perdere
fomite dal personale di cucina; può presenziare alla
distribuzione e consumo dei pasti, nonché alle operazioni di
pulizia e sanificazione.
f. Presso il Centro di Cottura, la Commissione Mensa può
visitare i locali di stoccaggio e conservazione degli alimenti,
verificare le attrezzature in uso, assistere alla preparazione e
cottura, nonché assistere alle operazioni di confezionamento e
carico dei pasti.
g. Allo scopo di non interferire nella normale attività
lavorativa degli addetti al servizio di produzione, le visite
dovranno essere programmate con l'Ufficio Pubblica Istruzione e
in ogni giornata sarà consentita la presenza a non più di una
Commissione Mensa (composta da massimo due membri) comunque
sempre accompagnata da un rappresentante della Amministrazione
Comunale.
h. La visita sarà limitata ad un massimo di un'ora.
i. La commissione Mensa formalizza le risultanze delle verifiche
eseguite su modulistica predisposta dal Servizio Pubblica
Istruzione del Comune.
j. Copia di questa modulistica dovrà pervenire mensilmente
(entro il quinto giorno del mese successivo), al Servizio
Pubblica Istruzione del Comune, per le opportune valutazioni ed
i relativi interventi.
B) Comitato tecnico di valutazione
a. II Comitato Tecnico di valutazione è formato da
rappresentanti di tutte le parti interessate. Ad esso viene
affidato il compito di garantire una costruttiva collaborazione
per il miglioramento del servizio, una maggiore efficacia nei
controlli e di rappresentare una sede di contraddittorio su
eventuali contestazioni relative a carenze del servizio o
violazioni contrattuali.
b. In particolare il comitato analizzerà e prenderà atto dei
verbali delle Commissioni mensa operanti in ciascun plesso
scolastico, suggerendo eventuali provvedimenti.
c. Le conclusioni del Comitato hanno valore di indirizzo per la
Amministrazione Comunale ed i relativi verbali potranno
costituire documentazione in caso di irrorazione di penalità.
d. La composizione del Comitato viene cosi individuata:
i. n. 1 rappresentante del Servizio Pubblica Istruzione;
ii. 1 operatore sanitario indicato dal Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione dell'Azienda U.L.S.S. n.9 di Treviso;
iii. n. 1 dirigente scolastico, in rappresentanza delle tre
istituzioni scolastiche operanti sul territorio
iv. n. 6 rappresentanti dei genitori eletti/nominati con propri
criteri uno per scuola dell'infanzia, uno per scuola primaria di
ogni circolo didattico e due per scuola secondaria di primo
grado; n. 1 rappresentante della ditta appaltatice dal
Presidente (o suo delegato) del Comitato di Gestione Asilo Nido
Lilliput
e. II Comitato è presieduto dall'Assessore alle Politiche
Educative o suo delegato.
f. La formalizzazione della composizione del Comitato avverrà
mediante adozione, da parte della Giunta Comunale, di specifico
provvedimento.
g. La composizione del Comitato avrà durata triennale. I
componenti possono essere confermati nell'incarico fintantoché
permane l'interesse legittimo di rappresentanza, quale stabilito
dalla singola istituzione scolastica.
h. Le riunioni saranno convocate di norma ogni tre mesi dal
Presidente con apposita lettera, contenente l'ordine del giorno
e spedita con preavviso di almeno otto giorni. La riunione, se
regolarmente convocata, sarà valida anche in assenza parziale o
totale di una o più componenti.
i. Sedute straordinarie potranno essere convocate su motivata
richiesta di almeno due terzi delle commissioni mensa.
Art. 19 — Diete speciali
a. Gli alunni affetti da allergie od intolleranze alimentari,
certificate da un medico di fiducia, presentano domanda al
Servizio Scolastico del Comune, per il successivo inoltro del
certificato medesimo al Servizio di Dietetica e Nutazione
Clinica (presso Ospedale Civile Ca' Foncello di Treviso). Nelle
more della conferma dei contenuti del certificato da parte del
predetto Servizio, l'utente ha diritto ad una dieta speciale,
rispondente di volta in volta alla sua particolare esigenza.
b. Il Servizio Scolastico del Comune comunicherà alla cucina il
nominativo dell'utente e autorizzerà la somministrazione della
dieta speciale.
c. Nel caso particolare di alunni/e che abbiano già depositato,
nel corso di anni precedenti presso il Servizio Scolastico
Comunale, un certificato con validità illimitata e rilasciato
dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, un genitore
potrà semplicemente autocertificare la necessità di continuare
la dieta speciale anche per l'anno scolastico in corso,
specificando cognome e nome dell'alunno/a interessato/a, scuola
frequentata, recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
d. La cessazione della fornitura della dieta speciale avverrà io
ogni caso su presentazione di regolare certificazione medica.
Art. 22 — Prescrizioni alimentari per motivi religiosi
a. La richiesta di diete speciali per motivi religiosi va
presentata al Servizio Scolastico del Comune, mediante
autocertificazione di un genitore, dove vengano specificati:
cognome e nome dell'alunno/a interessato/a, scuola frequentata,
alimenti da escludere, giorni di frequenza in mensa, recapito
telefonico per eventuali comunicazioni.
Art. 23 — Consumazione di pasti ùeddi, alternativi al servizio
di ristorazione scolastica
a. Nei locali scolastici, durante l'orario di mensa, non è di
norma consentito consumare cibi diversi a quelli previsti nella
tabella dietetica adottata.
b. Si deroga a tale norma nei casi, documentati con certificato
medico, in cui l'assunzione di determinati cibi sia preclusa e
sconsigliata.
c. Si deroga altresì per motivi attinenti alle convinzioni
religiose o filosoficbe, documentate con apposita dichiarazione
dai genitori.
d. Qualora la deroga avvenga per altri motivi, si fa presente
che il consumo di pasti freddi, confezionati a domicilio
dell'alunno all'interno dei refettori scolastici, rappresenta un
comportamento insostenibile dal punto di vista della correttezza
nutrizionale, in particolar modo se questo avviene con una certa
frequenza (parere S.I.A.N. Azienda U.L.S.S. N. 9, prot. n.
108889/16.11.2005).
e. L'alunno che consuma il pasto freddo dovrà astenersi
dall'utilizzo di stoviglie, vassoio, tovagliolo ecc,
ordinariamente fomiti agli alunni fruitori del servizio mensa
scolastica.
f. In ogni caso tutti gli alunni sono tenuti a lasciare
perfettamente pulito ed ordinato il posto occupato al tavolo.
g. Il personale docente, presente in refettorio, è tenuto ad
effettuare gli appropriati controlli per l'osservanza di tutte
le condizioni suesposte.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI VISITE GUIDATE E VIAGGI
D'ISTRUZIONE
ART. 31 - FINALITÀ DELLE INIZIATIVE
a. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione vengono considerati
dalla normativa vigente un momento integrante della lezione che
si inserisce nel Programma Educativo della scuola.
b. Esse sono programmate e attuate al fine di integrare la
normale attività scolastica e costituiscono un importante
stimolo per la formazione della personalità degli alunni.
c. Assumono importanza come strumenti di collegamento tra
l'esperienza scolastica ed una più ampia esperienza
extrascolastica, favorendo la socializzazione e l'apprendimento.
Per tali motivi devono essere dettagliatamente programmate dagli
insegnanti interessati.
ART. 32 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE
a. Appare opportuno che nei Consigli di Interclasse o
Intersezione venga ogni anno verificata la possibilità di
attuare le suddette iniziative a beneficio di tutti gli alunni
frequentanti le scuole del Circolo.
b. In ogni caso, sia le visite che i viaggi sono sempre
predisposti per classi intere.
c. Devono essere evitate quelle iniziative che possono
determinare inaccettabili situazioni discriminatorie, in senso
economico, tra gli alunni.
d. E' opportuno che i Consigli di Interclasse/Intersezione, in
fase di programmazione, propongano un tetto alla disponibilità
delle famiglie per sostenere le spese previste.
e. In caso di necessità, fatta salva la riservatezza e su
segnalazione dell'insegnante, si provvederà con i fondi
destinati in bilancio.
ART. 33-PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
a. L'alunno che, ad avviso dei genitori, si trovi in condizioni
di salute non compatibili con la partecipazione all'uscita,
viene affidato, nel giorno in cui la stessa si effettua, ad uno
dei docenti che con le rispettive classi rimangono in normale
servizio presso la sede scolastica.
b. Qualora l'uscita interessi tutte le classi del plesso, la
famiglia dell'alunno che non partecipa viene informata per
iscritto che in quel giorno non sarà possibile garantire né la
sorveglianza, né l'attività didattica.
ART. 34- PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI
a. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione,
rispettando il rapporto minimo previsto dalla normativa vigente
(1 docente accompagnatore per 15 alunni, 1 docente
accompagnatore per alunni con handicap o per ogni altra
situazione segnalata dal Consiglio di Interclasse/Intersezione),
gli alunni partecipanti saranno accompagnati dai rispettivi
insegnanti.
b. I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni con i quali
operano nel normale servizio di istituto.
c. L'eventuale impiego di assistenti polivalenti dovrà essere
concordato con le ULSS competenti, così come la presenza di
personale ausiliario sarà concordata e autorizzata dal Capo
d'Istituto.
ART. 35- PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
a. I genitori degli alunni possono, su proposta degli
insegnanti, partecipare alle visite guidate e ai viaggi
d'istruzione al fine di agevolarne l'attuazione.
b. E' consentita la partecipazione dei genitori (massimo 3 per
classe e 4 per sezione), purché:
ciò non comporti oneri per il bilancio;
si impegnino a partecipare alle attività programmate;
si assumano compiti di vigilanza, coadiuvando gli insegnanti;
siano in regola con quanto previsto dalla C.M. 253 del 14.08.91
(assicurazione infortuni e documento identificazione).
ART. 36 - ITER AMMINISTRATIVO
a. Il Consiglio di Interclasse/Intersezione dovrà esaminare ed
approvare le proposte di visite guidate - viaggi d'istruzione
formulate dai docenti interessati, facendo riferimento al
progetto educativo e didattico approvato dal Collegio Docenti.
b. Il Collegio Docenti dovrà esaminare ed approvare le
programmazioni delle varie iniziative (aspetti culturali,
metodologici, didattici...) presentate dai Consigli di
Interclasse/Intersezione.
c. Il Consiglio di Circolo esaminerà ed approverà le varie
richieste dal punto di vista organizzativo, garantendo tutte le
previste condizioni di fattibilità, fissando le regole per la
scelta della ditta di trasporto e i controlli sulla qualità del
servizio fornito
d. Il Dirigente Scolastico autorizzerà lo svolgimento delle
visite guidate e dei viaggi d'istruzione, garantendo tutti i
controlli previsti.
e. La programmazione delle uscite scolastiche da parte del
Collegio Docenti dovrà essere approvata dallo stesso entro il 30
novembre.
f. Eventuali proposte connesse ad iniziative straordinarie
verranno valutate caso per caso, compatibilmente con le riunioni
del Consiglio di Istituto.
g. Visite a mostre o a musei o adesioni ad iniziative in ambito
locale che emergessero nel corso dell'anno scolastico, potranno
essere autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico, senza
seguire l'iter precedentemente descritto, nel rispetto delle
regole sopra descritte.
ART. 37 - NOTE PROCEDURALI
a. Nella domanda di approvazione rivolta al Dirigente Scolastico
gli insegnanti interessati dovranno dichiarare:
i. di aver debitamente informato i genitori circa gli scopi, le
modalità e i costi dell'iniziativa e di aver acquisito il loro
assenso scritto;
ii. in caso di maltempo o di emergenze, di aver concordato una
eventuale altra data possibile con la ditta o di aver previsto
itinerari e mete alternative;
iii. di aver messo in atto ogni accorgimento
tecnico-organizzativo per garantire la sicurezza e l'incolumità
degli alunni, fornendo ai genitori, all'occorrenza, le opportune
indicazioni riguardo al vestiario, all'alimentazione e ad ogni
altra necessità.
b. Al termine di ogni uscita scolastica che utilizzi mezzo
privato esterno, le insegnanti faranno pervenire in Direzione
Didattica l'apposito modulo di valutazione del servizio prestato
dalla Ditta incaricata.
ART. 38 - RICOGNIZIONI D'AMBIENTE NEI DINTORNI DELLA SCUOLA
a. Si tratta di iniziative che non rientrano nei criteri sopra
specificati, ma sulle quali appare utile ed opportuno il
pronunciamento del Consiglio di Istituto.
b. L'uscita a piedi dalla scuola per l'effettuazione di
esplorazioni e/o ricerche d'ambiente rientra nelle finalità
educative e didattiche della scuola.
c. Spetta agli insegnanti valutare se sussistono pericoli o
difficoltà, prevedibili o probabili, tenendo conto del numero e
dell'età degli alunni, del luogo meta dell'escursione,
dell'itinerario da percorrere, dell'attività didattica prevista.
d. In rapporto a tali fattori gli insegnanti potranno chiedere
l'aiuto di qualche genitore per migliorare il servizio di
vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.
ART. 39 - VIAGGI DELLA DURATA SUPERIORE AD UNA GIORNATA
a. Per quanto concerne i viaggi connessi ad attività sportive ed
i viaggi che non si esauriscono nell'arco della giornata, il
Consiglio di Istituto, di volta in volta, esaminerà le proposte
e preciserà, eventualmente, in base alle proprie competenze, le
modalità per la loro attuazione, nel rispetto delle norme
vigenti.
ART. 40 - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
a. tutte le uscite dalla scuola i bambini dovranno essere
forniti di un tesserino di identificazione con foto.
ART. 41 - VALUTAZIONE FINALE
a. ine anno in Consiglio si farà una verifica delle iniziative
proposte e realizzate.
TITOLO QUINTO
RAPPORTI ALUNNI/FAMIGLIA/SCUOLA
ART. 42 - ORGANIZZAZIONE
a. I rapporti alunni/famiglia/scuola vengono mantenuti
attraverso riunioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione,
Assemblee di Classe e incontri individuali
b. Gli incontri avranno di norma la seguente cadenza:
a. SETTEMBRE Assemblee delle classi prime della scuola
elementare e delle prime sezioni della scuola dell'infanzia
b. OTTOBRE Assemblee di rutti i genitori del plesso, per la
presentazione dell'organizzazione della scuola, dei vari
referenti, dei progetti e delle iniziative di plesso; al termine
il collaboratore di plesso avvierà l'insediamento del seggio e
si procederà all'elezione dei rappresentanti di classe
c. NOVEMBRE Assemblee di classe/sezione per la presentazione
della programmazione educativa e didattica della classe/sezione
Consigli di Interclasse/Intersezione
d. DICEMBRE Incontri individuali
e. GENNAIO Consigli di Interclasse o Intersezione
f. FEBBRAIO Incontri individuali
g. MARZO Assemblee di classe/sezione per la verifica
dell'andamento educativo e didattico
h. APRILE Incontri individuali
i. MAGGIO Consigli di Interclasse/Intersezione
j. GIUGNO Consegna schede
c. Altri incontri individuali avverranno su richiesta
dell'insegnante o del genitore, per particolari esigenze, previa
comunicazione scritta.
TITOLO SESTO
VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO
ART. 43 - INIZIO DELIA VIGILANZA
a. Gli insegnanti sono tenuti ad essere in servizio cinque
minuti prima dell'inizio delle lezioni.
b. Solo da tale momento è garantita la responsabilità di
vigilanza sugli alunni.
ART. 44 - ARRIVO ANTICIPATO DEGLI ALUNNI
a. L'arrivo degli alunni con eccessivo anticipo va evitato e i
genitori se ne assumono la responsabilità, in quanto la
sorveglianza non può essere garantita.
b. E' previsto un servizio di vigilanza a chi si iscrive al
servizio a domanda di "accoglienza anticipata".
ART. 45 - A CHI COMPETE LA SORVEGLIANZA
a. Durante le attività scolastiche e parascolastiche, la
sorveglianza sugli alunni è demandata all'insegnante della
classe, sia che le attività didattiche si svolgano all'interno
delle aule, sia che abbiano luogo all'esterno.
b. La sorveglianza degli alunni rientra tra i compia anche dei
collaboratori scolastici
ART. 46 - USCITA ANTICIPATA
a. Non è ammesso agli alunni di fare ritorno a casa da soli
prima della fine delle lezioni.
ART. 47 - CONDIZIONI PER L'USCITA ANTICIPATA
a. L'uscita anzitempo è consentita per giustificati motivi,
previa consegna del bambino ad un familiare maggiorenne
conosciuto o ad un adulto su delega scritta di uno dei genitori,
o del genitore affidatario in caso di separazione, di norma con
preavviso scritto all'arrivo a scuola del bambino e in ogni caso
formalizzando la richiesta per iscritto al momento dell'uscita.
ART. 48 - RIDUZIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
a. Le riduzioni temporanee dell'orario scolastico saranno
comunicate per iscritto ai genitori che sono tenuti a
controfirmare l'avviso per presa visione.
ART. 49 - APERTURA DEI CANCELLI
a. Di norma cinque minuti prima che abbiano inizio le lezioni
vengono aperti i cancelli esterni degli edifici per l'afflusso
all'interno degli alunni, tranne per gli alunni che usufruiscono
dell'accoglienza anticipata.
ART. 50 -CHIUSURA DEI CANCELLI
a. Il cancello d'ingresso dell'edificio viene chiuso all'orario
stabilito per l'inizio delle lezioni.
ART. 51 - ENTRATA IN RITARDO
a. L'accesso alla scuola degli alunni dopo l'orario previsto per
l'inizio delle lezioni va giustificato dai genitori al momento,
o qualora impossibilitati, per iscritto nella giornata
successiva.
ART. 52 - ABITUALI RITARDI DEGLI ALUNNI
a. Ritardi abituali sono da ritenere ingiustificati e dovranno
dare luogo ad un primo intervento dell'insegnante nei riguardi
dei genitori e successivamente ad una segnalazione da parte del
Dirigente Scolastico.
ART. 53 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
a. Le assenze degli alunni di scuola primaria vanno giustificate
per iscritto.
ART. 54 - ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI
a. Le assenze per malattia dell'alunno sia di scuola primaria
che dell'infanzia, per la durata superiore a cinque giorni
consecutivi (festività incluse), vanno giustificate con
certificato medico.
b. In caso di assenza superiore ai 5 giorni per motivi di
famiglia l'assenza va giustificata per iscritto in anticipo.
ART. 55 - MODALITÀ DI SORVEGLIANZA IN CASO DI IMPROVVISA ASSENZA
DEI DOCENTI
a. L'assenza imprevista di uno o più insegnanti comporta la
distribuzione degli alunni interessati tra i docenti presenti.
b. Tale operazione sarà effettuata a cura del personale
ausiliario, il quale si assicurerà dell'effettiva entrata nelle
aule degli alunni.
c. La destinazione è stabilita dall'insegnante di collegamento
tenuto conto della capienza delle aule e della consistenza
numerica delle classi.
ART. 56- DURATA DELLA SORVEGLIANZA
a. Non sono consentite forme di vigilanza con carattere
intermittente né da parte del personale docente né da parte del
personale ausiliario.
b. L'affidamento della scolaresca, per la momentanea assenza del
docente, al personale ausiliario è da ritenersi temporanea e
solo per casi particolari.
ART. 57 - SORVEGLIANZA NEI CAMBI D'ORA
a. Dove sono previsti scambi di orario, l'insegnante lascerà la
classe solo all'arrivo del collega.
b. Nel caso ciò non fosse possibile, si ricorrerà alla vigilanza
da parte del personale ausiliario.
c. In ogni caso non è consentito, durante lo scambio, che un
gruppo di alunni rimanga in aula senza insegnante o personale
ausiliario.
ART. 58 - DURATA DELLA RICREAZIONE
a. Il periodo della ricreazione, stabilito di norma in quindici
minuti a metà della mattinata scolastica, è compreso nell'orario
scolastico.
b. Un altro periodo di ricreazione si svolge nei giorni di
rientro dopo il momento della mensa.
c. Tale durata può protrarsi oltre i 15 minuti, senza però far
venir meno il monte ore assegnato all'attività didattica.
ART. 59- VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE
a. La vigilanza degli alunni durante il tempo della ricreazione
è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora
precedente, tranne nel caso l'insegnante abbia concluso il suo
servizio in quella scuola: in tal caso la classe sarà affidata
all'insegnante che prende servizio.
b. In ogni caso l'insegnante in servizio nell'ora precedente non
può allontanarsi prima dell'arrivo del collega che subentra
ART. 60 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RICREAZIONI
a. L'intervallo, per il particolare momento in cui viene a
cadere, si traduce in ricreazione libera.
b. Esso ha luogo negli spazi della scuola, preferibilmente nel
cortile, alla presenza degli insegnanti, entro spazi che
comunque consentano la vigilanza su tutti e con l'esclusione di
giochi che comportino pericolo.
c. L'uscita ed il rientro vanno effettuati ordinatamente, a
classi complete, con particolari riguardi in presenza di scale.
d. Considerato che può capitare che alcuni alunni si debbano
recare ai servizi o che, eccezionalmente, qualche bambino debba
recarsi in aula, si pone la necessità che il collaboratore
scolastico in servizio al momento vigili la zona dei servizi,
mentre un'insegnante accompagnerà l'alunno in aula.
e. In caso di maltempo l'intervallo va trascorso all'interno
dell'aula o in spazi controllati (corridoi, salone, ingresso) e
si realizzai lasciando liberi gli alunni di relazionarsi
movendosi in spazi controllati dagli insegnanti e/o di
realizzare giochi da tavolo.
f. In tali momenti permane la responsabilità del singolo
insegnante sugli alunni della classe a lui affidata, fermo
restante che chiunque ravvisi situazioni di pericolo per gli
alunni è tenuto ad intervenire.
ART. 61- SEGNALAZIONE DELLA RICREAZIONE
a. L'inizio ed il termine dell'intervallo sono indicati a mezzo
di segnali acustici attivati dal personale ausiliario.
ART. 62 - MANCANZA DI RISCALDAMENTO
a. La mancanza di riscaldamento provocata da guasti improvvisi
non può comportare la dimissione degli alunni prima dell'orario
previsto.
b. Se non viene garantita la riparazione del guasto per il
giorno successivo, i genitori dovranno essere avvisati per
iscritto di accompagnare i propri figli a scuola, per riportarli
a casa se l'inconveniente persistesse.
ART. 63 - TERMINE DELLE LEZIONI
a. Il termine delle lezioni, nelle scuole primarie, è scandito
da un segnale acustico alla scadenza dell'orario giornaliero
previsto.
b. Da tale momento hanno inizio i preparativi per l'uscita.
ART. 64 - DEFLUSSO DEGLI ALUNNI
a. Il deflusso degli alunni ha luogo ordinatamente e classe per
classe; l'insegnante è in servizio fino all'uscita degli alunni
della sua classe.
b. La responsabilità dell'insegnante cessa comunque non appena
gli alunni, da lui accompagnati, avranno varcato il cancello
della scuola.
c. Ritardi abituali sono da ritenere ingiustificati e dovranno
dare luogo ad un primo intervento dell'insegnante nei riguardi
dei genitori e successivamente ad una segnalazione da parte del
Capo d'Istituto.
ART. 65 - USCITA IN CASO DI MALTEMPO
a. In caso di maltempo il deflusso degli alunni può subire
contrattempi e ritardi.
b. In questi casi il collaboratore di plesso adotterà gli
accorgimenti consentiti dallo spazio a disposizione, permettendo
l'accesso al cortile ai genitori per il ritiro degli alunni.
ART. 66 - SORVEGLIANZA IN CORTILE
a. Il cortile della scuola fa parte integrante dell'edificio e
come tale è compreso nello spazio entro il quale si attua la
sorveglianza.
ART. 67 - DIMISSIONE DEGLI ALUNNI
a. La dimissione degli alunni di norma ha luogo dalla scuola.
b. In occasione di visite, cerimonie, ecc. che si verifichino in
orario scolastico, il rientro a scuola deve avvenire in tempo
utile in modo da evitare che gli alunni siano rimandati a casa
da diverso luogo.
c. In caso di dimissione anticipata o da luogo diverso, va data
comunicazione ai genitori in tempo utile e per iscritto,
assicurandosi dell'avvenuta ricezione del messaggio.
d. In questi casi valgono le regole delle uscite anticipate.
TITOLO SETTIMO
NORME DI SOCCORSO AGLI ALUNNI IN CASO DI INFORTUNI
ART. 68 - MODALITÀ DI COMPORTAMENTO
a. La famiglia sarà invitata dalla Direzione Didattica a
trasmettere alle insegnanti, entro il termine del 30 settembre,
un doppio recapito telefonico delle persone da avvisare in caso
di infortunio, oltre al nominativo del medico di base e alla
segnalazione di patologie o di situazioni che richiedano
particolari accorgimenti in caso di malessere.
b. In caso di infortunio a scuola, mentre un docente provvede
alle prime cure la famiglia sarà avvisata.
c. In situazioni di particolare gravita sarà richiesta
immediatamente l'autoambulanza e preferibilmente un docente di
classe accompagnerà il bambino in ospedale, avendo cura di darne
comunicazione alla famiglia
d. In tal caso, gli alunni saranno suddivisi nelle altre classi
e sarà dato immediato avviso alla Direzione che valuterà la
possibilità di nominare un supplente.
TITOLO OTTAVO
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
ART. 69 - GENITORI
a. In caso di bisogno, i genitori potranno accedere alla scuola
nell'arco dei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni per
lasciare una breve comunicazione all'insegnante.
b. I colloqui con i docenti dovranno tenersi invece negli
appositi orari stabiliti fuori dall'orario di lezione.
c. Durante le lezioni i genitori potranno accedere alla scuola
in caso di posticipo d'entrata del figlio o di uscita
anticipata.
d. E' dovere dei genitori rispettare gli orari di entrata e
uscita delle singole scuole con particolare riguardo alla scuola
dell'infanzia dove è prevista una particolare e complessa
organizzazione oraria
e. Una volta consegnato o prelevato il bambino, i genitori
inoltre non devono attardarsi all'interno della scuola e delle
relative pertinenze.
ART. 70 - PRESENZA DI ALUNNI DURANTE GLI INCONTRI COLLEGIALI
a. Durante gli incontri scuola / famiglia in orario
extrascolastico, la scuola non fornisce un servizio di
sorveglianza per gli alunni.
b. Il Dirigente Scolastico, a richiesta dei genitori, può
concedere i locali della scuola, purché i genitori organizzino
autonomamente la sorveglianza.
ART. 71 - ACCESSO AI LOCALI FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO
a. Dopo il termine delle lezioni, tranne per gli incontri
collegiali, non è possibile accedere ai locali scolastici non
essendo più presente il personale ausiliario.
b. uesto vale per tutte le scuole, anche per quelle dove si
svolge l'attività del CTP.
ART. 72 - PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA
a. Durante l'orario scolastico può essere autorizzato l'accesso
alla scuci:, lile seguenti categorie di persone:
a. persone invitate come "esperti" dai docenti all'interno di
una specifica attività didattica regolarmente programmata e il
cui intervento sia stato preventivamente segnalato al Dirigente
Scolastico e da questi autorizzato. L'esperto in ogni caso non
può restare da solo a svolgere la propria attività, ma sempre in
presenza di un docente.
b. Personale comunale (riconoscibile come tale) per sopralluoghi
e/o interventi compatibili con l'attività didattica e la
sicurezza dei bambini. Detti interventi dovranno comunque essere
preannunciati e concordati con la direzione.
c. Tecnici per manutenzioni di varia natura (fotocopiatore,
riscaldamento,.....) previa identificazione da parte del
personale ausiliario.
d. I membri del comitato mensa e del comitato biblioteca per
l'espletamento delle proprie funzioni e secondo le norme
stabilite dal regolamento.
e. I membri del Consiglio di Circolo, previo accordo con il
Dirigente Scolastico, ma soltanto per l'espletamento delle
proprie funzioni.
f. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intercesse e
intersezione, sempre previo accordo con il Dirigente Scolastico,
e soltanto per l'espletamento delle proprie funzioni.
g. I fornitori per eventuali consegne, purché in orari non
coincidenti con l'entrata e l'uscita degli alunni e la
ricreazione.
b. Per tutto quanto non rientra nella casistica sopra prevista,
sarà consentito l'accesso nelle scuole solo a persone munite di
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
ART. 73 - ACCESSO DI VEICOLI
a. Durante l'orario di funzionamento della scuola è consentito
l'accesso all'ambulanza.
b. Il veicolo che svolge il servizio mensa vi può accedere,
purché in orari non coincidenti con l'entrata e l'uscita degli
alunni e la ricreazione, per il solo tempo indispensabile per
svolgere la propria funzione, avendo cura di richiudere i
cancelli.
c. L'accesso di ogni altro automezzo dovrà essere preannunciato,
concordato e autorizzato dalla direzione.
TITOLO NONO
DISTRIBUZIONE E AFFISSIONE AVVISI E MANIFESTI NEI LOCALI
SCOLASTICI
ART. 74 - TIPOLOGIA DEL MATERIALE DISTRIBUITO
a. Tutto il materiale di cui si autorizza, la distribuzione
all'interno delle scuole deve avere come destinatari i bambini
in età scolare e/o gli adulti in quanto soggetti destinatari di
attività formative e culturali.
b. Il contenuto del materiale di cui si autorizza la
distribuzione deve avere carattere formativo e culturale, poiché
rivolto a bambini in età scolare e ai loro genitori.
ART. 75 - PREVENTIVA PRESA DI VISIONE
a. Niente può essere distribuito nei plessi se non previa la
presa visione da parte del Dirigente Scolastico, che verifica la
coerenza con l’art.71.
ART.76 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE
a. Può essere autorizzata direttamente dal Capo d’istituto la
distribuzione di materiale inerente a:
i. iniziative di enti pubblici indirizzate alla scuola o alla
cittadinanza in generale;
ii. iniziative di associazioni culturali e sportive senza fini
di lucro;
iii. iniziative delle associazioni dei genitori
b. Quanto non rientra nelle categorie sopra elencate non può
essere distribuito nella scuola o all'interno delle sue
pertinenze, salvo autorizzazione del Consiglio di Circolo.
TITOLO DECIMO
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA IN CASO DI ESUBERO DI DOMANDE
ART. 77 – CRITERI
a. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i
termini fissati dal Ministero.
b. Le ammissioni alla frequenza sono condizionate al numero di
posti disponibili secondo i seguenti criteri di priorità:
a. continuità didattica (conferma iscrizione alunni attualmente
frequentanti);
b. residenza nel comune, con la precisazione che chi all'atto
dell'iscrizione si sta trasferendo può dichiarare tale
situazione con l'obbligo di perfezionare il possesso del
requisito entro il primo giorno di scuola;
c. eventuali certificati di handicap regolarmente attestati dal
competente organo;
d. presenza di fratelli nella stessa scuola dell'infanzia;
e. maggiore età (riferita all'anno di nascita e come prima
iscrizione alla scuola dell'infanzia);
f. appartenenza allo stradario predisposto dal 2° Circolo.
c. A parità dei suddetti criteri verranno considerate le
seguenti situazioni socio-economiche alle quali verrà attribuito
il punteggio a fianco indicato:
a. mancanza, a qualsiasi titolo, nel nucleo familiare di
entrambi o di un solo genitore punti 2;
b. disagiate condizioni economiche e/o presenza in famiglia di
portatori di handicap, persone bisognose di assistenza e di
qualsiasi altra situazione di disagio familiare documentata
punti 2;
c. lavoro di entrambi i genitori punti 1;
d. presenza in famiglia di figli minori (fino al 14mo anno
d’età), per ciascun figlio punti 1.
e. lavoro di entrambi i genitori punti 1;
f. presenza in famiglia di figli minori (fino al 14mo anno
d’età), per ciascun figlio punti 1.
d. A parità di condizioni generali sarà data priorità di
ammissione ai bambini di età maggiore (riferita alla data
anagrafica).
e. I suddetti criteri sono validi in ordine di priorità per i
seguenti gruppi di alunni:
a. alunni che hanno presentato la domanda di iscrizione entro i
termini ministeriali;
b. alunni che hanno presentato domanda oltre il termine
ministeriale delle iscrizioni.
TITOLO UNDICESIMO
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE PRIMARIE
NELLE CLASSI A TEMPO PIENO O IN CASO DI LIMITATA CAPIENZA DEI
LOCALI
ART. 78 - CRITERI
a. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i
termini fissati dal Ministero.
b. Per il Tempo Pieno si adottano i seguenti criteri:
a. obbligo derivante da stradario del 2° Circolo;
b. handicap certificati;
c. fratelli già presenti nel plesso di iscrizione;
d. particolari situazioni Familiari (A);
e. (A):- mancanza, a qualsiasi titolo, nel nucleo familiare di
entrambi o di un solo genitore punti 2;
f. disagiate condizioni economiche e/o presenza in famiglia di
portatori di handicap, persone bisognose di assistenza e di
qualsiasi altra situazione di disagio familiare punti 2;
g. lavoro di entrambi i genitori: limite di reddito <22500 €
punti 2, > 22500 € punti 1;
h. presenza in famiglia di altri figli minori (fino al 14° anno
d'età), per ogni .. .. figlio punti 1.
i. residenza nel comune, con la precisazione che chi all'atto
dell'iscrizione si sta trasferendo può dichiarare tale
situazione con l'obbligo di perfezionare il possesso del
requisito entro il primo giorno di scuola;
j. provenienza da altre scuole del 2° Circolo;
k. provenienti da altro comune;
c. Per il tempo normale si adottano i seguenti criteri:
a. obbligo derivante da stradario del 2° Circolo;
b. handicap certificati;
c. fratelli già presenti nel plesso di iscrizione;
d. particolari situazioni familiari (A) (si veda sopra);
e. residenza nel comune, con la precisazione che chi all'atto
dell'iscrizione si sta trasferendo può dichiarare tale
situazione con l'obbligo di perfezionare il possesso del
requisito entro il primo giorno di scuola;
f. provenienza dalla stessa scuola dell'infanzia;
g. provenienti da altro comune;
h. sorteggio.
d. In conformità con lo stradario della scuola dell'infanzia
Arcobaleno, vengono inserite nello stradario della scuola A.
Frank le seguenti vie/piazze: Parini, Pascoli, Pirandello,
Saragat, Scoutismo, Zermanesa dal 58 al 112.
TITOLO DODICESIMO
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI DI SCUOLA ELEMENTARE
ART. 79 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA
a. Nelle scuole dell'infanzia statali del Circolo si possono
costituire sezioni omogenee (stessa età) od eterogenee per età
diverse; qualora non fosse possibile costituire sezioni omogenee
per ragioni numeriche (una età che superi il numero massimo per
sezione) verranno costituite in quel plesso sezioni in modo che
tutti gli alunni siano posti nelle stesse condizioni; di volta
in volta si valuterà se si formeranno, in questi classi sezioni
di 2 o 3 annualità.
b. Nella composizione delle sezioni eterogenee si rispetta il
criterio dell'equità numerica tra i sessi, l'età; distribuzione
equa nelle sezioni dei mesi di nascita riferiti allo stesso anno
di nascita esaminando per comodità l'ordine alfabetico
c. In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di
un bambino disabile;
d. Separazione o presenza nella stessa sezione di
fratelli-gemelli da valutare caso per caso;
e. La strutturazione delle sezioni cosi composta, dopo 30 giorni
dall'inizio della scuola, sarà valutata per decidere eventuali
spostamenti rispondenti alle capacità relazionali ed affettive
dei bambini: le sezioni saranno, pertanto, provvisorie fino a
trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico e diventeranno
definitive dopo il primo mese di frequenza.
f. Qualora, nel corso degli anni, si debbano operare delle
modifiche nella composizione delle sezioni, ai bambini sarà
garantita, nei limiti del possibile, la continuità di una delle
docenti che hanno avuto nell'anno scolastico precedente.
g. Qualora in corso d’anno (fino a gennaio) si liberassero dei
posti nelle scuole dell’Infanzia del Circolo, si seguirà la
lista d’attesa avendo cura di seguire tutte le procedure di
accoglienza per il bambino e la bambina
h. Le sezioni saranno indicate come "prima", "seconda" e "terza"
(indipendentemente dal nome che assumeranno per i bambini:
orsetti, cagnolini, ecc.)
ART. 80 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA
ELEMENTARE
a. Le classi saranno formate distribuendo gli alunni in modo
eterogeneo ed equamente per:
numero componenti;
età riferita al semestre di nascita;
sesso;
compatibilità ed incompatibilità seguendo le indicazioni della
scuola dell'infanzia;
provenienza stessa scuola dell'infanzia;
vicinanza stradario;
esigenze singoli genitori.
b. La presenza di eventuali gemelli e la loro separazione sarà
valutata caso per caso e cosi pure la presenza di alunni con
handicap e/o disagio.
c. Nei plessi dove possono essere istituite due classi prime, le
sezioni verranno formate dopo i primi 15 giorni di attività
didattica che si svolgerà per gruppi, per permettere una scelta
più accurata da parte della Commissione costituita dal Collegio
dei Docenti
TITOLO TREDICESIMO
UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
ART. 81 - UTILIZZO
a. Gli edifici scolastici possono essere utilizzati fuori
dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzano
la funzione della scuola come centro di formazione culturale,
sociale e civile.
b. Il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione,
previo parere Consiglio di Circolo.
c. In ogni caso l'utilizzo dei locali non può interferire con la
nodale attività didattica.
ART. 82 - MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,
CRITERI PER LA CONCESSIONE
a. La domanda deve pervenire, per le attività che interessano
l'intero anno scolastico, entro i termini del periodo 2 maggio -
15 ottobre di ogni anno.
b. La domanda scritta deve indicare chiaramente il periodo della
concessione richiesta, il quale non può comunque superare la
durata dell'anno scolastico.
c. L'assenso è pertanto temporaneo.
d. Nessuna concessione viene fatta a titolo personale, ma solo
se la richiesta è presentata dal Presidente delle varie
Associazioni, che avrà cura di allegare copia dello Statuto
dell'Associazione stessa.
e. Vengono privilegiate le Associazioni locali.
f. L'attività non deve avere scopo di lucro.
g. Il numero dei partecipanti deve essere compatibile con quanto
stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici, ai sensi della Legge n.
626/94 e successive modificazioni. Relativamente all'uso delle
palestre, vi si può accedere solo usando scarpe da ginnastica,
per non danneggiare i pavimenti.
h. I locali devono essere lasciati puliti, con particolare
riguardo ai servizi igienici.
i. Deve essere indicato un responsabile diretto, per eventuali
danni a cose e persone, per la pulizia e l'ordine dei locali,
nonché per eventuali furti o deterioramento del materiale
esistente.
j. Al termine della serata ci si deve accertare che porte e
finestre siano accuratamente chiuse.
k. La pulizia e l'ordine dei locali saranno verificati dagli
insegnanti.
l. Particolari situazioni che non rientrino nei criteri su
indicati saranno esaminate dal Consiglio entro il termine di due
mesi dalla presentazione della domanda stessa.
m. Non è consentita la concessione dei locali per riunioni di
propaganda elettorale.
ART. 83 - DELEGA DELLA CONCESSIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
a. Al Dirigente Scolastico viene delegata la Concessione nei
seguenti casi:
- spostamenti di data di concessioni già deliberate;
- proroghe di concessioni già deliberate (purché le modalità
rimangano le medesime);
- richieste da parte dell'Amministrazione Com. (Sindaco,
Assessori, Presidente del Consiglio di Quartiere);
- utilizzo dei locali da parte dei genitori del plesso in
oggetto per attività inserite nella programmazione di plesso.
- utilizzo dei locali da parte dei genitori del plesso in
oggetto per attività inserite nella programmazione di plesso.
ART. 84 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
a. II Consiglio può revocare la concessione in caso di ripetute
inadempienze o irregolarità, in particolare se:
- non si sia provveduto a chiudere con cura i locali al termine
delle attività o non siano state rispettate le misure di
sicurezza previste;
- vi sia stato un uso improprio o scorretto dei locali, o
comunque si sia svolta un'attività non corrispondente allo
Statuto presentato;
- vi siano state delle segnalazioni comprovate di violazione
delle regole di educazione e civiltà;
- si siano utilizzati i locali al di fuori dell'orario concesso.
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